Censure al diniego di condono fuori asse rispetto all’ingiunzione di demolizione (TAR Campania n. 102 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le censure che contestano il rigetto di un’istanza di condono edilizio sono inammissibili per difetto di interesse quando il provvedimento impugnato si sostanzia esclusivamente in un’ingiunzione di demolizione di opere realizzate sine titulo e non contiene alcuna statuizione sulla domanda di sanatoria. L’ordinanza di demolizione non assume valore di implicito diniego della sanatoria, né il giudice amministrativo può sostituirsi all’amministrazione nel valutare la condonabilità delle opere. Ne consegue che la questione di legittimità costituzionale prospettata in via subordinata, incentrata sulla normativa che preclude il condono, difetta del requisito della rilevanza.
Il Fatto
I ricorrenti sono comproprietari pro quota e pro indiviso di alcune unità immobiliari site nel Comune di Sant’Anastasia, acquisite in gran parte all’esito di una procedura fallimentare mediante decreto di trasferimento. Nel febbraio 2020 hanno presentato istanza di condono edilizio ex legge n. 47/1985 avente ad oggetto i beni aggiudicati.
Con ingiunzione n. 5 dell’1 giugno 2022, notificata il 6 giugno successivo, il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio ha ordinato la demolizione degli immobili e delle opere realizzate sulla particella interessata, in assenza di titoli di legittimità urbanistica, paesaggistica e sismica, e il ripristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, articolando motivi di violazione di legge ed eccesso di potere e una questione di costituzionalità in via subordinata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto riqualificato l’atto impugnato. Il provvedimento non reca il rigetto della domanda di condono, ma racchiude la sola ingiunzione di demolizione degli immobili e delle opere realizzate privi di titoli abilitativi, con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Il Comune ha dato atto della presentazione dell’istanza di sanatoria, ha descritto gli immobili riscontrati nel sopralluogo e ha rilevato l’assenza di titoli urbanistici, di autorizzazione sismica e di nulla osta paesaggistico.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto che le censure proposte avverso il “diniego di condono” siano fuori asse e quindi inammissibili, perché rivolte contro un provvedimento dal contenuto dispositivo diverso da quello presupposto dai ricorrenti. Nessuna reiezione dell’istanza di sanatoria è ricavabile dall’atto impugnato, incentrato esclusivamente sull’ordine di demolizione.
Il Collegio ha escluso che l’ordinanza di demolizione possa assumere valenza di implicito atto di reiezione della sanatoria, richiamando in proposito TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 2563 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, n. 1840 del 2025 e TAR Veneto, sez. II, n. 1411 del 2023. Ha aggiunto che il giudice non può sostituirsi al potere amministrativo per valutare l’eventuale condonabilità delle opere, sostenuta dalla parte ricorrente.
Il Tribunale ha inoltre rilevato che i ricorrenti non hanno formulato alcuna censura specifica avverso l’ingiunzione di demolizione, avendo incentrato tutte le doglianze sul preteso rigetto dell’istanza di sanatoria. Quanto alla questione di costituzionalità, che investe l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 e l’art. 3, legge reg. Campania n. 10/2004, essa è stata disattesa perché palesemente priva del requisito della rilevanza: l’atto impugnato non contiene il rigetto della domanda di condono. Il ricorso è stato pertanto dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto, con integrale compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda e la limitata attività difensiva del Comune.
Nota della Redazione
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