Negato accesso alle prove altrui senza prova comparativa (TAR Lazio n. 7547 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Chi chiede di essere ammesso quale privatista agli esami di maturità non ha titolo, in linea di principio, ad avere cognizione delle prove scritte redatte da altri candidati, poiché l’Amministrazione esercita poteri tecnico-discrezionali senza effettuare alcuna prova comparativa destinata a concludersi con una graduatoria. Tale situazione non preclude al giudice amministrativo, in sede di esame del ricorso contro il diniego di ammissione, di disporre l’acquisizione degli atti per valutare le censure di disparità di trattamento. La conoscenza delle proprie prove scritte è preclusa al candidato fino alla conclusione del procedimento, anche quando l’ammissione alla prova orale sia stata disposta in sede giurisdizionale con decreto monocratico o ordinanza cautelare, potendo tale conoscenza incidere negativamente sullo svolgimento della prova orale.

Il Fatto

Una candidata privatista, dopo essere stata respinta alle prove di preammissione all’esame di maturità presso un istituto di Roma, presentava istanza di accesso agli atti per ottenere copia delle proprie prove scritte e dei verbali, nonché degli atti riguardanti un’altra candidata e i dati di quest’ultima per notificarle un ricorso giurisdizionale. L’istituto negava l’ostensione delle prove, adducendo che gli atti erano nella disponibilità della commissione esaminatrice e che la controinteressata aveva negato il consenso alla divulgazione dei propri elaborati. La candidata, già ammessa con decreto monocratico al successivo esame di Stato, che superava, impugnava i dinieghi dinanzi al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato i due motivi di ricorso, riguardanti rispettivamente il diniego di accesso ai dati della controinteressata e il rifiuto di ostensione delle prove scritte proprie e altrui. In relazione al primo motivo, il Collegio ha rilevato che l’istituto aveva correttamente interpellato la controinteressata, la quale si era opposta all’ostensione dei propri elaborati. Il diniego è stato ritenuto legittimo, in quanto l’esame di maturità per i privatisti non si conclude con una graduatoria e, pertanto, ciascun candidato non ha un interesse qualificato a conoscere le prove degli altri concorrenti. La valutazione comparativa, infatti, è propria di procedure concorsuali e non di un esame di Stato.

La Corte ha precisato che la mancata ostensione non preclude la tutela giurisdizionale: il giudice amministrativo, investito del ricorso contro il diniego di ammissione, ben può disporre l’acquisizione degli atti per verificare eventuali disparità di trattamento, ma tale potere è esercitato nei limiti del giudizio e non estende il diritto di accesso del privato. In merito al secondo motivo, concernente le proprie prove scritte, il Tribunale ha ritenuto logico e legittimo il differimento dell’ostensione alla conclusione del procedimento, in quanto la conoscenza anticipata degli elaborati potrebbe alterare lo svolgimento della prova orale e le valutazioni della commissione.

Tale preclusione opera anche quando l’ammissione alla prova orale sia stata disposta in via cautelare dal giudice. Il Collegio ha infine respinto il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’istituto scolastico.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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