Ordine di demolizione: revoca solo per incompatibilità con atti dell’autorità (Cass. pen. Sez. III n. 12125 del 27.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza penale passata in giudicato può essere revocato esclusivamente se risulta assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali dell’autorità competente, che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o ne abbiano disposto la sanatoria. Può essere sospeso solo quando sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che nel giro di brevissimo tempo sia adottato un provvedimento in insanabile contrasto con l’ordine. In presenza di istanza di condono o sanatoria, il giudice dell’esecuzione deve scrutinare i possibili esiti e i tempi di definizione del procedimento amministrativo. Il requisito della doppia conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è escluso quando l’edificazione sia avvenuta in assenza della preventiva autorizzazione sismica.

Il Fatto

Con ordinanza del 02.09.2024 il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta, avanzata dai ricorrenti, di revoca o sospensione dell’ingiunzione a demolire emessa in esecuzione di una sentenza penale di condanna del medesimo Tribunale.

Avverso tale provvedimento i ricorrenti propongono ricorso per cassazione articolando tre motivi: la mancata valutazione dell’istanza di sanatoria presentata; la ritenuta irricevibilità della stessa, con contestata legittimazione dei richiedenti e imputazione del ritardo all’inerzia della pubblica amministrazione; l’omesso esame della richiesta di termine per acquisire il parere dell’ente proprietario dell’immobile. Chiedono quindi l’annullamento dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Terza Sezione dichiara il ricorso infondato e lo rigetta, muovendo dalla costante giurisprudenza in materia. L’ordine di demolizione contenuto in una sentenza definitiva è revocabile soltanto ove si ponga in termini di assoluta incompatibilità con atti dell’autorità che abbiano attribuito all’opera altra destinazione o ne abbiano disposto la sanatoria; la sospensione, invece, presuppone che sia ragionevolmente prevedibile, su elementi concreti, l’adozione imminente di un provvedimento configgente con l’ordine.

La Corte richiama i precedenti secondo cui, davanti a un’istanza di condono o sanatoria, il giudice dell’esecuzione è tenuto a una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura, accertando il probabile risultato dell’istanza e l’esistenza di cause ostative al suo accoglimento, e può sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento del procedimento amministrativo.

Nel caso concreto il giudice dell’esecuzione ha fatto buon governo di tali principi: non risultavano atti amministrativi o giurisdizionali in contrasto con l’ordine e l’istanza di sanatoria era stata valutata in senso negativo quanto ad accoglibilità.

Il passaggio decisivo riguarda le violazioni antisismiche. Dalla sentenza di condanna emergeva che le opere erano state realizzate in zona sismica senza la preventiva denuncia dei lavori all’Ufficio Tecnico Regionale, senza la direzione di un tecnico abilitato e senza la prescritta autorizzazione. Tali violazioni incidono sulla possibilità di ottenere la sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. La Corte ribadisce il principio della doppia conformità: il rispetto del requisito è escluso quando l’edificazione sia avvenuta senza il preventivo ottenimento dell’autorizzazione sismica, dovendosi escludere ogni forma di legittimazione postuma.

Da ciò deriva la non accoglibilità dell’istanza e l’irrilevanza della richiesta di acquisizione documentale, implicitamente disattesa dal giudice dell’esecuzione. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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