Mandante dell’omicidio: la mera conoscenza del fatto non prova il concorso morale (Cass. pen. Sez. I n. 21899 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso morale nel reato, il giudice di merito deve indicare gli elementi fattuali e probatori dai quali desume una reale partecipazione alla fase ideativa o preparatoria dell’azione criminosa e precisare sotto quale forma il contributo si sia manifestato, in rapporto di causalità efficiente con le condotte degli altri concorrenti. La mera conoscenza del fatto delittuoso e la posizione verticistica rivestita nell’organizzazione criminale non valgono, di per sé, come indizi del mandato omicidiario. In sede di riesame cautelare, la motivazione per relationem all’ordinanza applicativa è legittima in assenza di specifiche deduzioni difensive, ma, quando queste siano potenzialmente idonee a disarticolare il ragionamento probatorio, la risposta implicita non basta. Il controllo di legittimità verifica la congruità dello scrutinio indiziario rispetto ai canoni logici e ai principi di diritto, non la ricostruzione del fatto.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento con cui il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva applicato la custodia in carcere nei confronti dell’indagato, ritenuto gravemente indiziato quale mandante di un omicidio, in concorso con gli autori materiali, aggravato dalla finalità di impedire dichiarazioni eteroaccusatorie e dal metodo mafioso.
Il nucleo indiziario era costituito dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, che aveva riferito di confidenze ricevute dall’indagato durante un periodo di comune detenzione. Avverso l’ordinanza del riesame l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 110 e 575 cod. pen. e degli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., oltre al vizio di motivazione omessa, apparente e manifestamente illogica.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari. La verifica non investe la ricostruzione dei fatti né l’attendibilità delle fonti, ma la congruenza della motivazione sullo scrutinio degli elementi indizianti, secondo i canoni della logica e i principi che governano l’apprezzamento delle risultanze. La motivazione per relationem al provvedimento genetico è ammissibile, ma non può fornire risposta implicita alle deduzioni difensive potenzialmente idonee a disarticolare il ragionamento probatorio.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame si era limitato a riprodurre letteralmente, senza analisi critica dei singoli snodi narrativi, i passaggi delle dichiarazioni del propalante. Da esse emergevano solo la conoscenza dell’omicidio da parte dell’indagato e la sua posizione di referente mafioso degli esecutori materiali, con carica più elevata. Tali dati, osserva la Corte, sono di per sé insufficienti a delineare il ruolo concorsuale, in assenza di puntuali indicazioni su termini e ragioni dell’asserito mandato.
La Corte rileva inoltre che i messaggi minatori relativi a un indennizzo provenivano unicamente da altro indagato, mentre quelli attribuiti al ricorrente erano testualmente riprodotti senza valutazione critica del loro carattere minaccioso e del collegamento logico con il mandato omicidiario. Il Tribunale non ha spiegato le ragioni che avrebbero indotto l’indagato a ordinare l’eliminazione della vittima, né ha indicato gli elementi dimostrativi della conoscenza di tali intenzioni.
Il passaggio centrale richiama il principio delle Sezioni Unite n. 45276 del 30.10.2003: l’atipicità delle forme del concorso morale non esime il giudice dall’obbligo di motivare sulla prova di una reale partecipazione ideativa o preparatoria e di precisarne la forma, in rapporto di causalità efficiente con le condotte degli altri concorrenti. La sola qualità di referente criminale degli esecutori non può valere come elemento indiziante, mancando altri dati oggettivi a riscontro dell’unica chiamata in reità.
Il ricorso è pertanto fondato. L’ordinanza è annullata con rinvio al Tribunale di Bari, sezione riesame, per un nuovo esame degli elementi indiziari, libero nell’esito e condotto nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 575 c.p. – Omicidio
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure