Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e riproposti in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 10663 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
I motivi di ricorso per cassazione che si limitino a riproporre le doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata, sono affetti da mancanza di specificità e vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. L’aspecificità si apprezza non solo intrinsecamente, per la genericità delle ragioni, ma anche estrinsecamente, per l’apparenza della censura, quando essa ometta di assolvere la funzione di critica argomentata. Le doglianze che mirino a una rivalutazione delle fonti probatorie o a un’alternativa ricostruzione dei fatti restano estranee al sindacato di legittimità. Ai fini dell’attenuante della particolare tenuità del fatto, il valore del bene opera in via sussidiaria: se non è esiguo la tenuità va esclusa, mentre, se la lieve consistenza economica è accertata, possono emergere gli ulteriori parametri dell’art. 133 cod. pen. In tema di recidiva specifica, l’onere motivazionale è assolto quando il giudice esamini in concreto il presupposto formale e quello sostanziale. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
La vicenda processuale riguarda un imputato condannato in primo grado e, successivamente, dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza dell’08.07.2024, per reati di ricettazione aggravata e furto in relazione a un presupposto delittuoso. Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando motivi con i quali ha dedotto vizi motivazionali in relazione agli artt. 624-bis, 648, secondo comma (oggi quarto), 99, secondo comma, e 62-bis cod. pen. La questione approda dinanzi alla Corte di cassazione per la verifica della ammissibilità e della fondatezza delle censure.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che tutti i motivi erano privi dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. Il Collegio ha precisato che la mancanza di specificità deve essere apprezzata non soltanto sotto il profilo intrinseco, cioè per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto, ma anche sotto il profilo estrinseco.
Quest’ultimo profilo ricorre quando, non essendovi correlazione tra la complessità delle argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, i motivi omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. Nella specie, le doglianze difensive del primo motivo tendevano a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti secondo criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito.
Tali censure restano estranee al sindacato di legittimità e sono avulse da una pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti. Quanto al secondo motivo, relativo all’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, la Corte ha ribadito che il valore del bene è elemento concorrente solo in via sussidiaria: se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa; se invece è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri desumibili dall’art. 133 cod. pen.
In relazione al terzo motivo, trattandosi di recidiva specifica, l’onere argomentativo del giudice può ritenersi adeguatamente assolto laddove sia stata esaminata in concreto, in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen., l’esistenza sia del presupposto formale, rappresentato dalla previa condanna per un delitto non colposo della stessa indole, sia di quello sostanziale, costituito dalla maggiore colpevolezza e dalla più elevata capacità a delinquere del reo. Con riguardo all’ultimo motivo, il Collegio ha osservato che non è necessario che il giudice, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all’assenza di elementi positivi.
La Corte ha infine rilevato che i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede, con corretti argomenti logici e giuridici, richiamando i precedenti Sez. 2 n. 29346 del 2022, Sez. 3 n. 24128 del 2021, Sez. 2 n. 23903 del 2020, Sez. 2 n. 46637 del 2019 e Sez. 2 n. 43427 del 2016. Da qui la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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