Lavori di pubblica utilità: il diniego discrezionale del giudice è legittimo (Cass. pen. Sez. IV n. 12247 del 28.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di circolazione stradale, il riconoscimento della sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9-bis, cod. strada costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice del merito, che può negarla con motivazione congrua e non sindacabile in sede di legittimità quando dia conto del trascorso specifico del condannato e dell’inefficacia deterrente delle precedenti misure. L’eventuale erroneo richiamo, nella motivazione, a un istituto diverso non inficia il provvedimento se la valutazione resa è pertinente e coerente rispetto all’istituto effettivamente invocato. Il ricorso che si limiti a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice di appello è inammissibile.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 gennaio 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini che aveva riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, condannandolo alla pena di dieci giorni di arresto ed euro 600 di ammenda.
In appello era stata rigettata la richiesta di sostituzione della pena con l’applicazione dei lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada. La Corte distrettuale aveva valorizzato due precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza e l’assoluta inefficacia preventiva delle precedenti condanne, rilevando che nessuna utilità aveva svolto l’esecuzione di lavori socialmente utili già concessi in esito a una pregressa richiesta di messa alla prova. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice distrettuale fosse incorso in un travisamento della richiesta, avendo motivato in ordine al diverso istituto della messa alla prova, mentre rispetto alla sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità ricorrevano tutti i presupposti di legge, non avendo egli mai beneficiato della misura.
La Sezione IV ha dichiarato il ricorso inammissibile, qualificandolo come riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di appello e inerente al trattamento sanzionatorio, sorretto da sufficiente e coerente motivazione. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte distrettuale, che appare logica, congrua e corretta in punto di diritto.
Il passaggio centrale riguarda il potere discrezionale riconosciuto dalla norma al giudice del merito. La Corte ha osservato che il giudice distrettuale, pur facendo erroneo riferimento all’istituto della messa alla prova, ha fornito una motivazione pertinente anche in relazione all’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, che assegna al giudice il potere di non riconoscere la sostituzione richiesta.
La motivazione si fonda su due rilievi: i due precedenti specifici per guida in stato di ebbrezza e l’esclusione di una funzione criminal-preventiva della sanzione sostitutiva, in ragione del trascorso del condannato. Questi, ammesso ai lavori socialmente utili a seguito di una pregressa richiesta di messa alla prova, pur avendovi dato esecuzione, era poi incorso in una nuova violazione della stessa ipotesi contravvenzionale. Tale condotta ha testimoniato l’inidoneità della misura a svolgere funzione di deterrente rispetto alla commissione di reati della stessa specie.
All’inammissibilità del ricorso sono seguite per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro tremila.
Nota della Redazione
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