Ordine di demolizione riesaminabile in executio solo con atti incompatibili della P.A. (Cass. pen. Sez. III n. 41205 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva ai fini di una eventuale revoca. La revoca è tuttavia consentita solo in presenza di determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento, ovvero quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti saranno adottati in breve tempo, non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente. Una relazione tecnica di parte, che si limiti a prospettare un autonomo inquadramento urbanistico dell’opera, non integra l’atto amministrativo richiesto, né assume rilievo l’assenza di allegazione di un procedimento di regolarizzazione in corso. In difetto di regolarizzazione amministrativa postuma, le argomentazioni difensive dirette a qualificare diversamente l’intervento si risolvono in un tentativo di superare il giudicato.
Il Fatto
Con ordinanza del 9 luglio 2025, il Tribunale di Torre Annunziata ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto dal ricorrente, che aveva chiesto la sospensione o la revoca dell’ordine di demolizione del manufatto realizzato in violazione della disciplina edilizia. La condanna era stata pronunciata con sentenza irrevocabile del 07/10/2022 dello stesso Tribunale, divenuta definitiva il 12/07/2024.
Il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. n. 380 del 2001 e il correlato vizio di motivazione. Il manufatto, destinato a deposito di attrezzi e materiali e in rapporto di pertinenza con l’immobile principale, non avrebbe determinato alcun aumento di volumetria o superficie residenziale; non sarebbe dunque configurabile una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente realizzabilità mediante comunicazione di inizio lavori asseverata e senza autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di specificità del motivo e, comunque, per la sua manifesta infondatezza. La doglianza non si pone in reale correlazione con la motivazione del giudice dell’esecuzione, che aveva rilevato la totale carenza di elementi idonei a fondare la sospensione o la revoca dell’ordine di esecuzione.
Il Collegio ha ribadito il principio per cui la sanzione dell’ordine di demolizione, prevista dall’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001, sfugge alla regola del giudicato penale ed è sempre riesaminabile in sede esecutiva. La revoca è però subordinata a determinazioni della P.A. o del giudice amministrativo incompatibili con l’abbattimento, oppure alla ragionevole previsione, fondata su elementi concreti e specifici, che tali provvedimenti siano adottati in breve tempo: la tutela del territorio non può essere rinviata indefinitamente. Nel percorso argomentativo la Corte richiama Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012, Sez. 3, sent. n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013 e Sez. 3, sent. n. 55028 del 09/11/2018.
Quanto al caso concreto, la relazione del consulente di parte, riprodotta anche nel ricorso, si limita a prospettare l’inquadramento urbanistico dell’immobile abusivo: essa non ha natura di atto amministrativo e non risulta allegato, neppure davanti al giudice di legittimità, che sia in corso alcun procedimento amministrativo volto alla regolarizzazione. Il ricorrente non ha svolto critiche puntuali, essendosi limitato a riportare il contenuto dell’istanza già sottoposta al giudice dell’esecuzione.
La Corte ha inoltre osservato che le argomentazioni difensive, fondate sull’autonomo inquadramento operato dal tecnico di parte, mirano in sostanza a superare il giudicato, nel quale si afferma che l’opera era stabilmente idonea a modificare lo stato dei luoghi, costituendo un intervento di nuova costruzione soggetta all’obbligo di previa acquisizione del permesso di costruire. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata equitativamente in euro 3000,00.
Nota della Redazione
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