Continuazione ex art. 671 c.p.p. e ricorso inammissibile per merito (Cass. pen. Sez. 7 n. 10407 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., anche in fase esecutiva ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto nella sua globalità, non identificabile con la mera estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. La programmazione non può essere desunta dalla sola analogia dei reati, dal contesto o dalla spinta a delinquere genericamente economica, dovendosi distinguere il movente-scopo dal programma di vita delinquenziale. È inammissibile, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che ripropone censure fattuali aspecifiche, prive di specifica critica alle argomentazioni del provvedimento impugnato.

Il Fatto

Con ordinanza del 22/10/2025, il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza ex art. 671 cod. proc. pen. volta al riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili. Il ricorrente, tramite difensore di fiducia, proponeva ricorso per cassazione il 17/11/2025, lamentando l’illegittimità del diniego della continuazione. La vicenda trae origine da reati commessi in contesti spazio-temporali differenti e con modalità esecutive eterogenee.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi dal giudice dell’esecuzione, senza una specifica critica delle argomentazioni poste a base del provvedimento impugnato.

Il ricorrente non si confrontava con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, il quale, rifacendosi ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 28659/2017, Gargiulo e Sezioni Unite n. 35738/2010, aveva evidenziato la diversità di indole dei reati, la diversità di contesto spaziale, la distanza cronologica di oltre quattro anni, la diversa manifestazione monosoggettiva e in concorso, nonché la cesura tra le condotte rappresentata dalla custodia cautelare. Tali elementi avevano condotto il giudice dell’esecuzione a ritenere insussistenti gli indici sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.

La Corte ha ribadito che l’unicità di disegno non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato, richiamando il principio per cui il programma di vita delinquenziale esprime l’opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati. Esso rivela una generale propensione alla devianza che si concretizza in relazione alle varie occasioni, ma non è identificabile a priori nelle sue coordinate essenziali.

La programmazione criminosa non può inoltre essere desunta dalla sola analogia dei reati o dalla spinta a delinquere genericamente economica, perché il fine specifico di procacciarsi denaro in modo illecito è un proposito troppo scarno per integrare il medesimo disegno criminoso, il quale richiede che i reati successivi fossero programmati almeno nelle loro linee essenziali al momento della commissione del primo.

La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione è stata pertanto ritenuta immune da vizi logico-giuridici e non rivedibile in sede di legittimità, essendo inibita al giudice di legittimità la rilettura degli elementi fattuali. L’unico motivo di ricorso, aspecifico e fattuale, è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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