Sequestro preventivo e sindacato sulla legittimità del permesso di costruire (Cass. pen. Sez. III n. 41206 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, l’art. 325 cod. proc. pen. consente il sindacato di legittimità per i soli motivi attinenti alla violazione di legge, nella quale rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il giudice penale ha il potere-dovere di sindacare la legittimità del permesso di costruire al fine di verificare la sussistenza dell’illecito urbanistico, senza che il mero dato formale dell’esistenza del titolo abilitativo precluda tale valutazione. Ai fini della valutazione in sede cautelare del fumus del reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, il controllo di legittimità è limitato all’esistenza di una motivazione presente e non meramente apparente, fondata sugli accertamenti di fatto, senza possibilità di rivalutazione degli stessi.
Il Fatto
Il Tribunale di Potenza, in funzione cautelare, ha rigettato il riesame avverso l’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari con cui era stato disposto il sequestro preventivo di due corpi fabbrica destinati ad abitazioni residenziali, costruiti su terreno di proprietà di una società in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Il provvedimento cautelare era stato emesso in relazione alle ipotesi di falso e di costruzione abusiva, in violazione della disciplina urbanistica di fonte normativa e dello strumento urbanistico vigente.
Il Tribunale ha confermato il fumus dei reati e il periculum in mora, rilevando che il permesso di costruire era stato rilasciato in violazione dell’art. 9-bis d.P.R. n. 380 del 2001, per mancata verifica dello stato legittimo degli immobili preesistenti, nonché delle previsioni delle NTA del PRG e della legge regionale in materia di incremento volumetrico. La società, terza interessata, ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali. L’art. 325 cod. proc. pen. ammette il ricorso per i soli motivi di violazione di legge. Richiamando le Sezioni Unite n. 5876 del 2004 e la Sez. III n. 28241 del 2015, i giudici precisano che in tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi di motivazione radicali, che rendono l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza e completezza, come tale apparente. Non è invece deducibile il vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Nel merito, la Corte ribadisce il potere-dovere del giudice penale di sindacare la legittimità del permesso di costruire. L’art. 12 d.P.R. n. 380 del 2001 impone che il titolo sia rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina vigente; l’art. 13 del medesimo decreto ne ribadisce l’osservanza nel rispetto delle leggi e dei regolamenti. Il richiamo alle Sezioni Unite Borgia n. 11635 del 1993 e alla Sez. III n. 12389 del 2017 esclude che il mero dato formale del titolo precluda al giudice ogni valutazione sulla sussistenza del reato.
La Corte rileva che i vizi dedotti dalla ricorrente attengono in realtà alla motivazione. Il provvedimento impugnato è sorretto da motivazione congrua e non apparente, che prende le mosse dagli accertamenti di fatto compendiati nella consulenza del pubblico ministero e conclude per l’illegittimità del permesso, per l’eccedenza volumetrica e superficiaria rispetto ai valori massimi dello strumento urbanistico e per il superamento del limite del 35% negli interventi di demolizione e ricostruzione. La ricorrente oppone una conclusione alternativa fondata sulla consulenza di parte, già disattesa: doglianza non deducibile in sede cautelare reale.
Quanto al motivo sul concorso nel reato di falso, la società non vanta alcun interesse a dedurre la posizione di terzi. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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