Ordine di demolizione, tolleranza decennale e affidamento del privato (TAR Campania n. 122 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non compete all’Amministrazione procedente valutare, prima dell’emissione dell’ordine di demolizione dell’abuso, se la misura possa essere eseguita senza pregiudizio per la statica delle opere legittime. L’obiettiva impossibilità di ottemperare senza pregiudizio per la parte conforme deve essere dimostrata dal privato, in modo rigoroso, nella fase esecutiva, e non può fondare l’illegittimità dell’ingiunzione. La tolleranza protratta dell’abuso e la riscossione di tributi calcolati sulla superficie abusiva non generano alcun affidamento meritevole di tutela, poiché la presenza del manufatto abusivo integra una lesione permanente dei valori tutelati dalla Costituzione. L’ordine di demolizione va emanato senza rilievo del decorso del tempo, dovendosi correttamente individuare il soggetto responsabile dell’intervento.

Il Fatto

Una ricorrente impugna l’ordinanza con cui il Comune di Melito di Napoli ha disposto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi di un balcone realizzato, a suo dire, senza titolo su un immobile di proprietà comunale. L’ordinanza contesta la realizzazione di un balcone prospettante sulla strada, con aumento di superficie non residenziale di circa 6,48 mq, sormontato da copertura in pannelli coibentati, ottenuto incorporando nel vano cucina l’originale loggia incassata.

La ricorrente deduce tre profili: la mancata valutazione delle conseguenze dell’abbattimento sulla statica dell’edificio, che formerebbe un unico corpo di fabbrica; la tolleranza ultraventennale del Comune, protrattasi fino alla riscossione della TARI sulla superficie comprensiva della balconata; l’erronea individuazione della stessa quale esecutrice dei lavori, essendo entrata nell’alloggio nel 2005 quando lo stato dei luoghi era già quello attuale. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambe le linee difensive. Sul primo profilo richiama l’orientamento costante, anche proprio, secondo cui non spetta all’Amministrazione accertare in via preventiva se la demolizione possa eseguirsi senza pregiudizio per le opere legittime. È sul privato che grava l’onere di dimostrare, in modo rigoroso e nella fase esecutiva, la obiettiva impossibilità di ottemperare senza danno alla parte conforme.

Il potere di disporre la c.d. fiscalizzazione degli abusi, del resto, ha valore eccezionale e derogatorio: l’illegittimità degli atti esecutivi per omessa valutazione dei meccanismi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 può predicarsi solo se l’autore ha prospettato all’Amministrazione, prima di tali atti, la concreta impossibilità di demolire.

Sul secondo profilo, il Collegio ha disposto istruttoria per verificare le circostanze da cui il Comune ha desunto la responsabilità della ricorrente. Dalla relazione emerge che l’abuso non era presente all’accatastamento del 12.12.2005, mentre risulta nelle immagini del 2011: la realizzazione è quindi collocata in tale arco temporale. La ricorrente risiede nell’immobile ininterrottamente dal 20.10.2005 e perciò è stata considerata esecutrice dell’opera. Tali circostanze non sono state contestate.

Nessun rilievo assume la risalenza dell’abuso né la tolleranza comunale, con calcolo della TARI sulla superficie abusiva. Di fronte a un immobile abusivo non è configurabile alcun affidamento del privato; l’ordine di demolizione va emanato senza rilevanza del decorso del tempo, per la lesione permanente ai valori costituzionali, e la connivenza o l’inerzia degli organi comunali non incide sul dovere di disporne la demolizione.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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