Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio della carta docente (TAR Marche n. 374 del 24.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che non esegua il giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro — recante condanna al pagamento di somme in favore del docente per il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 — è tenuta a dare esecuzione integrale al titolo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, il ricorso è procedibile e fondato, non avendo la PA opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Va assegnato all’Amministrazione un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nominato il Commissario ad acta.

Il Fatto

Il giudice del lavoro ha riconosciuto, con sentenza del Tribunale di Fermo, il diritto della parte ricorrente — un docente — di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate, oltre alla rifusione delle spese con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Sulla decisione, regolarmente notificata, si è formato il giudicato.

Non essendo intervenuta l’esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. L’Amministrazione si è costituita solo formalmente, senza contrastare la pretesa. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso è decorso il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risulta dunque integrata.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo posto a fondamento dell’iniziativa. Il Collegio ha evidenziato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, la PA — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Ne è derivato l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. A tal fine il Collegio ha assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato Commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero, il quale assumerà le funzioni solo su istanza del creditore e provvederà all’esecuzione entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, anche in considerazione di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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