Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3391 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accoglimento del ricorso volto all’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, che riconosca il diritto alla percezione della carta del docente, è subordinato alla verifica della spettanza degli importi e alla mancata deduzione dell’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione. La domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando la sua applicazione risulti “manifestamente iniqua”, anche in ragione dell’eccezionale mole di contenzioso che ha determinato il ritardo e della contestuale nomina di un commissario ad acta. Le spese di lite, liquidate in misura ridotta per la natura seriale della controversia, vanno distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Como una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per un importo complessivo di € 2.000,00. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando l’inadempimento del giudicato e chiedendo che fosse ordinato al Ministero di provvedere, con la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa creditoria era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione, costituitasi con atto di mera forma, non aveva dedotto di aver adempiuto.
Alla luce di ciò, il giudice ha dichiarato l’inottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per l’ipotesi di perdurante inerzia, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, provvedendo entro i successivi 60 giorni. Il Collegio ha precisato che l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dirigente, non spettando alcun compenso.
Il TAR ha invece respinto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di astreinte, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 15 del 2014), il Collegio ha ritenuto che l’applicazione della penalità di mora fosse manifestamente iniqua nel caso concreto, considerata l’eccezionale mole di contenzioso in materia di carta del docente e l’avvenuta nomina del commissario ad acta come strumento satisfattivo.
Da ultimo, il giudice ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta (€ 800,00 oltre accessori) in considerazione della natura seriale della controversia, e le ha distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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