Sgombero di impianto sportivo e sindacato incidentale sulla concessione risolta (Cons. Stato n. 10475 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento con cui la pubblica amministrazione recupera un bene pubblico concesso in gestione, può conoscere in via incidentale, ai sensi dell’art. 8 c.p.a. e senza efficacia di giudicato, delle questioni pregiudiziali relative a diritti, ivi compresa la risoluzione del rapporto concessorio per clausola risolutiva espressa (art. 1456 cod. civ.). Tale accertamento è funzionale alla verifica del presupposto dell’esercizio del potere autoritativo, e il suo ambito coincide con quello dell’amministrazione procedente. La clausola risolutiva opera in via automatica, con la conseguenza che il concessionario perde il titolo all’occupazione del bene, salvo diverso accertamento del giudice ordinario. L’ordine di sgombero è legittimo quando è motivato sulla prevalenza dell’interesse pubblico al recupero del bene strumentale e sull’inadempimento del concessionario idoneo a compromettere le finalità pubblicistiche del rapporto.

Il Fatto

L’appellante gestiva in concessione un impianto sportivo polivalente, affidato a seguito di procedura di gara indetta dal Comune e di contratto sottoscritto nel dicembre 2018. A fronte di segnalazioni sulle cattive condizioni della piscina, il Sindaco adottava due ordinanze contingibili e urgenti ex art. 50 d.lgs. n. 267/2000, con cui intimava il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e disponeva la chiusura cautelativa della vasca. Contestualmente l’ente applicava penali e, con successiva nota, intimava di liberare il palazzetto; seguiva provvedimento di sgombero ex art. 823, secondo comma, cod. civ..

Gli atti venivano impugnati davanti al TAR Campania, che con sentenza n. 6211/2022 declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario su parte delle domande e, con la successiva sentenza n. 355/2024, dichiarava improcedibile il ricorso avverso le ordinanze sindacali per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva i motivi aggiunti avverso lo sgombero. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe il rapporto tra giurisdizione e potere cognitivo: l’appellante sostiene che, una volta declinata la giurisdizione, il giudice amministrativo non potesse accertare gli effetti della dichiarazione di risoluzione ex art. 1456 cod. civ. sulla sussistenza del titolo all’occupazione. Il Consiglio di Stato respinge la censura, pur correggendo la motivazione del primo giudice. Richiamando l’art. 8 c.p.a., la Corte ribadisce che il giudice amministrativo può pronunciarsi incidenter tantum sulle questioni pregiudiziali relative a diritti, nei limiti necessari alla soluzione della vertenza principale.

La questione controversa ha ad oggetto l’esercizio di un potere autoritativo, rispetto al quale la titolarità del bene assume valore di presupposto, accertabile in via incidentale. Il Collegio osserva che l’ambito del sindacato incidentale coincide con quello dell’autorità amministrativa, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, n. 8195 del 2023.

La Corte sottolinea che la concessione non esaurisce la propria funzione pubblica con l’individuazione del concessionario: essa affonda le radici in una riserva di amministrazione e persegue la regolamentazione e il controllo dell’esercizio della prerogativa concessa. La negligente gestione del servizio e delle condizioni dell’impianto, oltre alle inadempienze contestate, non si pone solo in contrasto con le pattuizioni contrattuali, ma anche con l’interesse pubblico a un’efficiente gestione del servizio.

Su questa base il provvedimento di sgombero risulta motivato sulla prevalenza dell’interesse pubblico al recupero di un bene essenziale per la collettività. La pubblica amministrazione può rimuovere unilateralmente il rapporto concessorio con provvedimento di secondo grado, purché accerti un inadempimento idoneo a compromettere le finalità pubblicistiche della concessione.

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio esclude la sopravvenuta carenza di interesse ravvisata dal TAR, ma ne corregge la motivazione: il rigetto discende dall’inscindibilità dell’oggetto della concessione, che riguarda l’intera struttura e non consente la prosecuzione del rapporto su una sola parte. Mancando allegazioni sull’interesse residuo e non essendo documentato il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, l’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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