Inottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1184 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato quando l’amministrazione, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento dei crediti da condanna, non abbia eseguito la prestazione, neppure parzialmente. L’accertamento dell’inadempimento presuppone la rituale notificazione del titolo esecutivo e l’assenza di contestazioni sull’an e sul quantum da parte dell’amministrazione. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano, il Ministero dell’Istruzione e del Merito veniva condannato al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 912,17 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre interessi e rivalutazione. La sentenza veniva notificata a mezzo PEC al Ministero, che la riceveva in data 6.9.23.
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, con condanna alle spese distratte in favore dei procuratori antistatari. Il Ministero si costituiva con memoria di stile; l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e ritualmente notificato, e rileva che rispetto ad esso è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Tale termine costituisce il presupposto per l’esperibilità del rimedio ottemperanziale nei confronti delle amministrazioni per i crediti da condanna.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni rese dalla ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato alcuna deduzione, né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non è contestato nell’an e nel quantum dalla parte resistente.
Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero intimato. Ne deriva l’assegnazione al resistente del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, per dare corso al pagamento; al termine delle operazioni lo stesso invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso del commissario, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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