La verificazione smentisce il diniego del Parco sul ripristino dell’impianto idroelettrico (Cons. Stato n. 10473 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dall’ente preposto alla tutela ambientale è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla sua attendibilità, alla congruità e alla coerenza delle premesse fattuali. Quando la verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 c.p.a. accerta che i presupposti tecnici posti a fondamento del diniego non sussistono, il provvedimento risulta viziato per motivazione e va annullato. La relazione del verificatore, se logicamente coerente e congruamente motivata, è idonea a superare le contestazioni delle parti e a fondare il giudizio di attendibilità delle valutazioni amministrative. L’annullamento lascia integro il potere dell’amministrazione di riesercitare la propria funzione, adottando eventuali prescrizioni mitigative.

Il Fatto

La società appellante chiede il rilascio del nulla osta per la derivazione di acqua a uso idroelettrico dal Fiume Orta, nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. L’impianto, secondo la prospettazione della società, non va costruito ex novo: esiste da circa un secolo ed è stato assentito con una concessione rimasta vigente fino al 2010. Dopo la piena dell’autunno 2009 l’impianto è rimasto inattivo, rendendo necessari interventi manutentivi migliorativi.

Su richiesta del Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo, l’Ente Parco ha adottato un primo diniego il 27 aprile 2017, confermato il 15 gennaio 2018. L’amministrazione ha ritenuto le opere incompatibili con la tutela dell’ecosistema fluviale e con la conservazione della lontra europea. Il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo il diniego espressione di discrezionalità tecnica censurabile solo per manifesta illogicità. La società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha disposto una verificazione affidandola a un dipartimento universitario, con sei quesiti volti ad accertare l’attendibilità delle valutazioni dell’Ente Parco in ordine alla compatibilità delle opere con l’ecosistema del fiume, alla presenza effettiva della lontra, agli effetti della captazione idrica, al rispetto del DMV e dell’equilibrio del bilancio idrico, nonché alle differenze rispetto agli impianti già autorizzati sul medesimo corso d’acqua.

Le conclusioni del verificatore sono state ritenute logiche e congruamente motivate e idonee a resistere alle contestazioni dell’amministrazione, anche a prescindere dall’eccezione di inammissibilità della memoria difensiva. Il verificatore ha accertato che l’intervento costituisce un ripristino funzionale di un’opera storica e non una nuova costruzione, escludendo la violazione dell’art. 6, comma 2, lett. a), delle N.T.A. del Piano del Parco.

Quanto alla lontra, il verificatore ha rilevato che la presenza attuale non è confermata nel tratto interessato e che la futura ricolonizzazione non risulta ostacolata dall’impianto, anche grazie alle misure di mitigazione previste e al monitoraggio post operam. È emerso inoltre che l’asserita presenza della specie, affermata dall’Ente Parco, si è rivelata inesistente.

Il Collegio ha poi escluso, sulla base del giudizio tecnico, che dal ripristino possa derivare una modificazione del regime delle acque pregiudizievole per l’habitat, con conseguente insussistenza della violazione dell’art. 11, comma 3, lett. c), della l. n. 394 del 1991. Il verificatore ha confermato il rispetto del DMV e dell’equilibrio del bilancio idrico, nonché l’assenza di differenze tecniche apprezzabili rispetto agli altri impianti idroelettrici già autorizzati sul fiume, tenuto conto della possibilità di imporre prescrizioni ai sensi dell’art. 4, comma 3, delle N.T.A..

L’appello è stato pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati accolti con annullamento del diniego, per il vizio di motivazione accertato, ferma restando la possibilità di riesercizio del potere. Le spese del grado sono state compensate e il compenso del verificatore posto a carico solidale delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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