Giudicato parziale e continuazione: pena eseguibile solo se irrevocabile la più grave (Cass. pen. Sez. I n. 38995 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di impugnazione parziale di una sentenza di condanna che abbia ravvisato la continuazione tra più reati, la pena inflitta per il capo divenuto irrevocabile può essere posta in esecuzione solo a condizione che in esso sia stato definitivamente individuato il reato più grave, anche in relazione alle circostanze, e che la pena stessa presenti i caratteri della completezza, essendo insuscettibile di modifiche nel giudizio di rinvio, e della certezza, in quanto individuabile sulla base delle sentenze rese nel giudizio di cognizione e non attraverso ragionamenti ipotetici. L’eventuale acquiescenza a una parte della decisione non impedisce una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio. Il giudice dell’esecuzione non può quindi dichiarare l’intera espiazione della pena quando la quota relativa al capo irrevocabile resti suscettibile di rivalutazione in ragione dell’esito del gravame pendente sul reato concorrente.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, con sentenza del 10 febbraio 2025, aveva condannato il ricorrente per più reati unificati dalla continuazione, tra loro e con i fatti oggetto di una precedente sentenza della Corte di appello di Catania, alla pena complessiva di anni cinque di reclusione, di cui mesi otto riferiti ai fatti già giudicati dalla Corte territoriale.

Avverso quella decisione il difensore aveva proposto appello, senza investire la pena determinata in continuazione per i fatti oggetto della sentenza della Corte di appello. Su tale quota, secondo il ricorrente, si sarebbe formato un giudicato parziale, con conseguente integrale espiazione della relativa pena e diritto alla scarcerazione.

Il Giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta, l’aveva dichiarata inammissibile de plano, ritenendo di non poter rilevare irrevocabilità parziali. Da qui il ricorso per cassazione, affidato alla violazione degli artt. 597 e 665, commi 1 e 2, cod. proc. pen. e al vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio elaborato in materia di annullamento parziale di una sentenza di condanna, là dove sia stata ravvisata la continuazione con i capi divenuti irrevocabili ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. Richiamando Sez. U. n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, il Collegio ribadisce che la pena relativa al capo irrevocabile è eseguibile solo se in esso sia stato definitivamente individuato il reato più grave e la pena rechi i caratteri della completezza e della certezza.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che sulla condanna della Corte di appello si è effettivamente formato il giudicato, ma ciò non basta. La quota di mesi otto di reclusione, fissata a titolo di continuazione, resta esposta a modifica: qualora il gravame pendente sulla decisione del Giudice per le indagini preliminari trovasse accoglimento quanto all’esclusione della recidiva, alla concessione delle attenuanti generiche e al bilanciamento con l’aggravante di cui all’art. 612-bis, comma secondo, cod. pen., il reato più grave potrebbe divenire proprio quello oggetto della condanna della Corte territoriale.

Da qui la necessità di una rideterminazione complessiva del trattamento sanzionatorio. L’acquiescenza a quella parte della decisione che ha fissato la pena non impedisce, infatti, di travolgere successivamente anche quel segmento della condanna. Manca, dunque, il requisito della certezza richiesto per l’esecuzione del capo irrevocabile.

Il Collegio esclude inoltre che il Giudice per le indagini preliminari fosse tenuto a fissare l’udienza dell’incidente di esecuzione: stante la manifesta infondatezza della richiesta, non è censurabile il ricorso allo strumento del decreto, previsto dall’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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