Recidiva e prescrizione: irrilevante la prevalenza delle attenuanti generiche (Cass. pen. Sez. I n. 33856 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva non incide sul termine di prescrizione del reato, poiché la recidiva integra una circostanza aggravante ad effetto speciale che rileva ai sensi dell’art. 157, comma terzo, cod. pen., restando irrilevante il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. Viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato e ferma la qualificazione giuridica dei fatti, sostituisca al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche un giudizio di equivalenza con la recidiva, ancorché la pena finale risulti inferiore a quella irrogata in primo grado. Il punto relativo al bilanciamento è coperto dal giudicato interno favorevole all’imputato e la sua modifica in senso deteriore è preclusa.
Il Fatto
La Corte di Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria, rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e confermava nel resto la condanna per il reato di cui agli artt. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. e legge n. 110/1975.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo due motivi: da un lato, la mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, sul presupposto che la prevalenza delle attenuanti generiche impedisse di computare la recidiva; dall’altro, la violazione di legge per la modifica, in appello, del giudizio di bilanciamento operato in primo grado.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche non consentisse di considerare la recidiva ai fini del computo del termine prescrizionale. La Corte ha giudicato la censura manifestamente infondata, richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 20808 del 25.10.2018, secondo cui la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale e la sua subvalenza rispetto alle attenuanti non incide sulla durata della prescrizione.
Il Collegio ha precisato che, ai fini del computo del termine, occorre avere riguardo alla pena massima prevista per il reato, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, senza che assuma rilievo il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., espressamente reso irrilevante dall’art. 157, comma terzo, cod. pen. È stato richiamato, in tal senso, anche l’orientamento di Sez. IV n. 39439 del 06.11.2025, secondo cui la recidiva qualificata rileva ai fini della prescrizione anche quando sia stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute.
Ne è derivata la conferma della correttezza dell’operato della Corte territoriale, che aveva computato la recidiva contestata e riconosciuta nonostante il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche formulato in primo grado.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha richiamato il principio di Sez. IV n. 49359 del 14.06.2018, secondo cui viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo imputato, fermi restando la qualificazione giuridica dei fatti, proceda a un nuovo bilanciamento in termini di equivalenza in presenza di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, pur quantificando la pena finale in misura inferiore.
Nel caso concreto, la Corte territoriale — pur prendendo atto dell’erronea applicazione dell’art. 69, comma terzo, cod. pen. da parte del Tribunale — non avrebbe potuto sostituire al giudizio di prevalenza un giudizio di equivalenza con la recidiva, in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Il punto relativo al bilanciamento era ormai coperto dal giudicato interno favorevole all’imputato, e la sua modifica in senso deteriore integra la violazione del divieto. La sentenza è stata pertanto annullata con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, ad altra sezione della Corte di Appello di Reggio Calabria; il ricorso è stato rigettato nel resto, con conseguente irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità.
Nota della Redazione
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