Ordine di ripristino per opere non autorizzate su immobile vincolato (Cons. Stato n. 6523 del 12.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di beni culturali, la misura ripristinatoria di cui all’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 costituisce la regola, mentre la sanzione pecuniaria del comma 4 è sussidiaria e opera solo quando la reintegrazione sia oggettivamente impossibile. La disciplina non conosce distinzione tra opere provvisorie e definitive: ai sensi dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è in ogni caso necessaria l’autorizzazione preventiva della Soprintendenza. Il giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione sull’esistenza del danno e sulla incompatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela è sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà.
Il Fatto
Il proprietario di due unità immobiliari, adibite a residenza e studio professionale, ubicate in un immobile dichiarato di interesse particolarmente importante, nel luglio 2017 procedeva, in assenza di titolo e di autorizzazione condominiale, all’installazione di un impianto di climatizzazione a pompa di calore in spazi comuni del fabbricato, modificando le parti murarie per gli allacciamenti.
Con decreto la Soprintendenza accertava l’abusivo intervento e ordinava il ripristino dello stato originario ai sensi dell’art. 160, comma 1, d.lgs. n. 42/2004. Gli atti venivano impugnati con ricorso straordinario, trasposto davanti al TAR Emilia-Romagna, che lo respingeva. Il proprietario appellava, deducendo l’erroneità della decisione sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
Il Cons. Stato respinge l’appello. Sulle eccezioni pregiudiziali osserva che, esclusa la soggettività giuridica del condominio, la qualità di controinteressato spetta a chi, oltre a essere individuabile dal provvedimento, sia portatore di un interesse qualificato alla conservazione dell’atto. La titolarità di porzioni immobiliari del compendio tutelato fonda l’interesse dei condomini al ripristino; analoga legittimazione è riconosciuta alla società indicata come responsabile dell’abuso e proprietaria di parte dell’immobile.
Sul carattere asseritamente provvisorio dell’impianto, la Corte rileva che la disciplina di settore non conosce la differenza tra opere provvisorie e definitive: per entrambe è richiesto il preventivo assenso dell’Autorità tutoria ai sensi dell’art. 21, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, né la legge opera distinzioni in tema di opere illecite. La compatibilità dell’intervento con le esigenze di tutela è esclusa dall’amministrazione con giudizio non contestato nel merito, se non invocando il solo carattere provvisorio, irrilevante. È accertata la realizzazione di importanti forometrie e scassi nella muratura storica, con perdita irreversibile del dato materico.
Quanto alla dedotta disparità rispetto all’impianto condominiale, è pacifico che l’appellante non presentò alcuna richiesta di autorizzazione per il proprio impianto: ciò attesta di per sé l’abusività della realizzazione, prescindendo dalla conformità dell’impianto centralizzato, la cui insussistenza è allegata in forma meramente ipotetica. L’inidoneità del medesimo impianto a servire le unità non configura alcuno stato di necessità esimente.
L’art. 160 d.lgs. n. 42/2004 richiede quale presupposto dell’ordine di reintegrazione la sola causazione di un danno al bene, senza ulteriori specificazioni, restando fuori fuoco il preteso accertamento del carattere permanente dello stesso. L’individuazione dell’autore dell’abuso è corretta, risultando confermata dal verbale di riunione di coordinamento impianti richiamato dal Collegio. La sanzione pecuniaria alternativa presuppone l’oggettiva impossibilità della reintegrazione, nella specie esclusa dallo stesso appellante.
Infine, il giudizio tecnico-discrezionale dell’amministrazione è censurabile solo ove manifestamente illogico: eccesso di potere e travisamento dei fatti non sono stati dimostrati. L’istanza istruttoria è disattesa, per l’autonomia dell’intervento sanzionato rispetto all’impianto centralizzato.
Nota della Redazione
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