Contratto di ormeggio, sosta del natante danneggiato e canoni successivi al sinistro (Cass. civ. Sez. III n. 10476 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il giudice del merito ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, ancorché non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Non è configurabile alcun travisamento della prova quando la doglianza investe, in realtà, la valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, riservata al giudice del merito. Dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non sono ammissibili le censure di insufficienza della motivazione, restando il sindacato di legittimità circoscritto alla verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e dall’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. La permanenza del natante danneggiato presso il cantiere del locatore per il tempo necessario agli accertamenti peritali e alla riparazione può essere qualificata, con accertamento insindacabile, come risarcimento in forma specifica, con conseguente insussistenza del diritto del locatore ai canoni di ormeggio e rimessaggio per il relativo periodo.

Il Fatto

Un armatore aveva stipulato con una società un contratto di ormeggio. Nel giugno 2009 l’imbarcazione, agganciata a una gru nel cantiere della locatrice, era scivolata dall’imbracatura e aveva riportato gravi danni allo scafo e all’albero. Il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria, aveva condannato la locatrice al ristoro del danno emergente e del lucro cessante; in accoglimento della riconvenzionale, aveva condannato il conduttore al pagamento dei canoni di rimessaggio e ormeggio maturati dopo il sinistro.

La Corte d’appello, riformando sul punto il primo grado, ha accolto l’impugnazione del conduttore e rigettato la riconvenzionale della locatrice. Ha qualificato la sosta del natante in cantiere, per il tempo degli accertamenti peritali e delle riparazioni, come risarcimento in forma specifica già ottenuto dal danneggiato. Dopo il fallimento della locatrice e la cessione del credito, la cessionaria ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina quattro motivi e li dichiara tutti inammissibili. Il primo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che la sosta si sarebbe protratta oltre il tempo necessario e sarebbe stata volontaria. La Corte rileva che il fatto posto a fondamento della riconvenzionale era la permanenza del natante in cantiere dopo il sinistro, circostanza che il giudice d’appello ha debitamente considerato, traendone le logiche implicazioni. Manca dunque il vizio dedotto, poiché il fatto storico è stato valutato anche in funzione del rigetto della domanda di pagamento dei canoni.

Il secondo motivo prospetta un travisamento della prova. La Corte osserva che, sotto la formale intestazione, la doglianza critica la motivata valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, insindacabile perché riservata al giudice del merito. La circostanza della trasportabilità immediata del natante è stata ritenuta irrilevante: anche se la barca fosse stata trasportata altrove, l’obbligo risarcitorio della locatrice si sarebbe esteso ai costi della sosta in un diverso cantiere.

Il terzo motivo lamenta ultrapetizione, per avere il giudice disposto il risarcimento in forma specifica a fronte di una domanda per equivalente. La Corte chiarisce che nessuna condanna alla reintegrazione specifica è stata emessa: la domanda risarcitoria per equivalente è stata accolta, con riduzione del quantum. Il riferimento al risarcimento in forma specifica contenuto nella motivazione è solo la qualificazione della prestazione eseguita dalla locatrice, cui si era sovrapposta una causa risarcitoria.

Il quarto motivo deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., il vizio è configurabile solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero fondata su contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nella specie la motivazione risulta articolata e coerente.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte condanna la ricorrente alle spese e, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata, per avere le censure tradotto un uso abusivo del mezzo di impugnazione. Dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *