Inammissibile il ricorso che non indica il fatto decisivo n. 5 (Cass. civ. Sez. III n. 10808 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di fatti decisivi di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. presuppone che la parte indichi un fatto inteso in senso storico-naturalistico, principale o secondario, oggetto di discussione tra le parti e non considerato dal giudice del gravame. Non integrano la nozione di fatto le argomentazioni difensive, gli elementi istruttori in quanto tali, né il vario insieme dei materiali di causa. Il motivo che, sotto tale veste, tende a un riesame del merito è inammissibile. Quando si denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve indicare e localizzare gli atti processuali su cui il motivo si fonda, secondo il principio di specificità di cui all’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., e deve identificare la motivazione criticanda.

Il Fatto

Una società conduttrice di un’azienda alberghiera riceveva decreto ingiuntivo per canoni di affitto rimasti insoluti. Proponeva opposizione, eccependo l’inadempimento del locatore ex art. 1460 cod. civ. per inadeguatezza della struttura e chiedendo la compensazione dei costi di riparazione. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello, in riforma, la rigettava.

La Cassazione, con precedente ordinanza, annullava con rinvio, affermando che l’art. 1621 cod. civ. non è norma imperativa ma derogabile. In sede di rinvio la Corte d’appello revocava il decreto ingiuntivo e condannava la conduttrice al pagamento di quanto ancora dovuto, escludendo la gravità dell’inadempimento del locatore. La conduttrice ricorreva per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava l’omesso esame di fatti decisivi sullo stato dell’impianto di riscaldamento. La Corte lo dichiara inammissibile: la ricorrente non allega un fatto storico, ma invoca una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Il vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ. richiede un fatto principale o secondario pretermesso, non una pluralità di circostanze o un insieme di materiali di causa.

La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui non rientrano nella nozione di fatto le argomentazioni difensive e gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico sia stato comunque valutato. Il controllo della motivazione resta limitato al «minimo costituzionale» ammesso dalle Sezioni Unite n. 8053/8054 del 2014. La sentenza impugnata aveva anzi esaminato i profili dedotti, soffermandosi sui reiterati interventi dell’impiantista a carico del locatore e sulla natura della consulenza di parte.

Il secondo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ.: la ricorrente non ha localizzato né riportato il contenuto delle allegazioni avversarie sulla condizione della struttura, così impedendo l’esame del dedotto vizio processuale. Il terzo motivo ripropone il vizio di omesso esame sui poggioli, ma mira ancora a un riesame del merito, risultando inammissibile.

Il quarto motivo, per violazione dell’art. 1621 cod. civ. e dell’art. 17 del contratto, omette di confrontarsi con l’intera ratio decidendi: la segnalazione tardiva dei problemi, l’assenza di allegazioni sul pregiudizio subito e l’anteriorità del D.M. 14.6.1989 rispetto alla concessione edilizia. Il motivo è nullo per inidoneità, secondo il principio di Cass. n. 359 del 2005, ribadito dalle Sezioni Unite n. 7074 del 2017.

Il quinto motivo, sull’eccezione di inadempimento, è inammissibile perché non identifica la motivazione criticanda, delegando alla Corte l’individuazione dell’oggetto della censura. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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