Termine breve unitario nel litisconsorzio necessario e improcedibilità del ricorso (Cass. civ. Sez. 2 n. 16430 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri un’ipotesi di litisconsorzio necessario ovvero di litisconsorzio processuale (c.d. litisconsorzio “unitario o quasi necessario”), è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell’unitarietà del termine per proporre impugnazione. La notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per impugnare anche contro tutte le altre parti; la decadenza dall’impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti. Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente ha depositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio di improcedibilità, rilevabile anche d’ufficio, non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente.
Il Fatto
Il Condominio aveva convenuto in giudizio l’ex amministratore per ottenere la restituzione di un residuo attivo di cassa e il risarcimento dei danni, chiamando in causa il precedente amministratore e la società di gestione. Il Tribunale aveva respinto le domande del Condominio e accolto la domanda riconvenzionale del convenuto per il pagamento di compensi aggiuntivi. La Corte d’Appello aveva confermato la decisione, escludendo il valore confessorio del prospetto contabile e riconoscendo la spettanza di ulteriori compensi.
Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Una delle parti chiamate ha notificato la sentenza di appello al Condominio, il quale ha poi notificato il ricorso per cassazione oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, ma entro il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata riguarda un giudizio con pluralità di parti, caratterizzato da un’ipotesi di controversia inscindibile: la domanda del Condominio era diretta ad accertare chi, tra l’ex amministratore e i successivi chiamati, dovesse rispondere dell’ammanco di cassa. Tale configurazione impone l’applicazione della regola dell’unitarietà del termine per l’impugnazione. La notifica della sentenza eseguita da una delle parti costituisce, pertanto, il dies a quo del termine breve anche nei confronti delle altre parti, che non avevano ricevuto una propria notifica.
Nel caso di specie, la sentenza era stata notificata in data 26.2.2020; il ricorso per cassazione era stato invece notificato solo in data 27.6.2020, oltre il termine di sessanta giorni, considerando anche la sospensione dei termini processuali prevista dalla normativa emergenziale. L’inutile decorso del termine breve determina la decadenza dall’impugnazione, rilevabile anche d’ufficio, con efficacia nei confronti di tutte le parti del giudizio.
La Corte affronta altresì il profilo della mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata, specificando che tale omissione non può essere sanata dalla mancata contestazione della controricorrente. L’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., può essere evitata solo se il giudice abbia comunque disponibilità della relata, perché prodotta dalla controparte o acquisita al fascicolo d’ufficio, oppure se la notifica del ricorso sia intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie, la notifica del ricorso era avvenuta oltre il termine breve, ma entro quello lungo: l’assenza della relata di notifica della sentenza non poteva quindi essere superata.
La Corte esclude che l’assoggettamento a termini stringenti per l’accesso al giudizio di cassazione violi il principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, poiché la disciplina incide sulla prosecuzione del procedimento per inattività della parte e non sulla possibilità di ricorrere al giudice. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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