Inesistenza dell’azienda e rigetto della domanda di emersione ex art. 103 D.L. 34/2020 (TAR Lazio n. 11126 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. n. 34/2020, presuppone l’effettiva esistenza dell’impresa datrice di lavoro. L’accertata inesistenza dell’azienda, all’esito degli approfondimenti dell’Ispettorato del Lavoro, determina l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori e legittima il rigetto dell’istanza. Le risultanze del provvedimento amministrativo, in quanto assistite da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., possono essere contestate solo mediante querela di falso. Nel rito amministrativo, la costituzione tardiva dell’Amministrazione non determina alcuna decadenza, essendo ammissibile fino all’udienza di discussione, salve le preclusioni maturate.
Il Fatto
Un cittadino marocchino impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Roma aveva respinto la domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal suo datore di lavoro, legale rappresentante di un’azienda agricola. Il rigetto era motivato dall’esito delle verifiche dell’Ispettorato del Lavoro, che avevano accertato l’inesistenza della società presso gli indirizzi dichiarati.
Il ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative, l’illegittimità del rigetto e il difetto di istruttoria. L’Amministrazione si costituiva in giudizio con nota di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività della costituzione dell’Amministrazione, osservando che nel rito ordinario il termine ex art. 46 c.p.a. non ha carattere perentorio e che la costituzione è ammissibile sino all’udienza di discussione, salvo il maturarsi delle preclusioni processuali.
Quanto al primo motivo, la circostanza che l’Amministrazione avesse comunicato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 risultava dal provvedimento impugnato, assistito da fede privilegiata. La contestazione di tale risulatanza avrebbe richiesto una querela di falso, non proposta dal ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha condiviso l’orientamento già espresso nella sentenza n. 1118 del 2026, relativa a un caso sovrapponibile riguardante lo stesso datore di lavoro. L’accertata inesistenza dell’azienda, non contestata specificamente dal ricorrente né in sede procedimentale né in sede giudiziale, è stata ritenuta dirimente, in quanto determina l’impossibilità oggettiva di occupare irregolarmente lavoratori. Il provvedimento di rigetto è stato pertanto ritenuto congruamente motivato e conforme all’art. 103 del D.L. n. 34/2020.
Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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