Abusi edilizi valutati unitariamente e autonomia dei vincoli urbanistici (TAR Sicilia n. 1515 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi devono essere valutati in modo unitario e non atomistico: il frazionamento dei singoli interventi, avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare, è inammissibile, poiché preclude la considerazione complessiva dell’impatto urbanistico prodotto. In presenza di volumi aggiuntivi è necessario il permesso di costruire o, al più, la SCIA alternativa al permesso di costruire, con conseguente legittimità del potere sanzionatorio. I vincoli paesaggistici e quelli urbanistici di PRG sono autonomi e coesistenti, posti a tutela di interessi pubblici distinti: la sopravvenuta rideterminazione del vincolo paesaggistico non incide sui vincoli urbanistici già operanti e non sana gli abusi già realizzati. L’ordinanza di demolizione che richiama per relationem il contenuto del diniego di sanatoria non impugnato può essere censurata nei profili sostanziali quando la motivazione integri quella del provvedimento ripristinatorio e difetti un autonomo contraddittorio sugli abusi.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione con cui il Comune di Messina aveva qualificato come abusivi i manufatti presenti su un terreno di sua proprietà, tra cui una tettoia, un ampliamento volumetrico, un wc ampliato, un cucinino e un ripostiglio. La ricorrente sosteneva che le opere fossero assistite da CILA e da provvedimento autorizzativo, e che la copertura in legno, di facile rimovibilità, rientrasse tra le strutture precarie escluse dal titolo abilitativo.

Nelle more, il Comune revocava in autotutela la prima ordinanza ma rigettava l’istanza di sanatoria e adottava una nuova ordinanza di demolizione. Avverso questa la ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti, deducendo l’assenza di aumento volumetrico delle tettoie di collegamento e l’avvenuta rideterminazione del vincolo paesaggistico da parte della Soprintendenza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per cessazione della materia del contendere, essendo stata la prima ordinanza annullata in via di autotutela.

Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha riconosciuto che la ricorrente aveva omesso di impugnare tempestivamente il diniego di sanatoria, atto presupposto dell’ordinanza. Tuttavia, poiché l’ordinanza richiamava per relationem il contenuto di quel diniego e difettava un autonomo verbale di accertamento, il Collegio ha ritenuto ammissibili le censure sostanziali ivi formulate.

Nel merito, il Tribunale ha respinto la tesi della edilizia libera. Le opere, considerate nel loro complesso, hanno prodotto un aumento volumetrico privo di titolo, come confermato dalla documentazione fotografica in atti. Le verande, per consistenza, costituiscono manufatti stabili e non precari. Per la giurisprudenza consolidata richiamata, il frazionamento dei singoli interventi non è ammesso, dovendosi valutare unitariamente l’impatto sull’assetto territoriale.

Infine, il TAR ha disatteso la censura sulla rideterminazione del vincolo paesaggistico. I vincoli paesaggistici e quelli urbanistici di PRG sono autonomi e coesistenti, a tutela di interessi distinti. L’effetto più favorevole del vincolo rideterminato non può sanare i manufatti già abusivamente realizzati, operando semmai per il futuro. Il nulla osta sul vincolo idrogeologico non incide sui profili urbanistici.

Il ricorso introduttivo è stato pertanto dichiarato improcedibile e i motivi aggiunti rigettati, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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