Esecuzione del giudicato anche per le spese distratte ai difensori (TAR Emilia-Romagna n. 11 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per la parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio distratte in favore del difensore della parte vittoriosa. Tale statuizione instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un separato giudizio di esecuzione del giudicato. La domanda del difensore può essere proposta con un unico ricorso insieme a quella della parte assistita, avendo entrambe ad oggetto il medesimo titolo giudiziale. Il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96 concede alle amministrazioni statali decorre dalla notificazione del titolo e la sua scadenza legittima l’esperimento del rimedio di ottemperanza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 424/2024 del giudice ordinario, con la quale era stato riconosciuto il diritto di una docente a usufruire del beneficio economico della carta del docente e il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Dopo la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla cancelleria, l’amministrazione non ha dato corso agli adempimenti. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’ordine di esecuzione, il pagamento della somma dovuta e una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito. Alla camera di consiglio la causa è passata in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’omesso adempimento non è contestato dall’amministrazione, che neppure si è costituita. Risulta inoltre scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/96, decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

Il giudice affronta poi la questione dell’esecuzione della statuizione sulle spese distratte ai difensori. Richiamando un proprio indirizzo giurisprudenziale, afferma che il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per questa parte della pronuncia. Per effetto della condanna, si instaura un rapporto obbligatorio tra il difensore distrattario e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un autonomo giudizio di esecuzione.

Ne deriva che, avendo le due domande ad oggetto il medesimo titolo giudiziale, sono state legittimamente proposte con un unico ricorso. Quanto allo ius postulandi, i difensori si avvalgono correttamente del mandato rilasciato per il giudizio civile. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la clausola che estende i poteri del difensore ad ogni stato e grado del procedimento attribuisce la procura anche per il processo di esecuzione, e quindi per il giudizio di ottemperanza quando si tratti di esecuzione di una condanna al pagamento di un importo predeterminato.

Il ricorso è quindi accolto. È ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza è nominato Commissario ad acta il Direttore generale competente, senza liquidazione di compenso, trattandosi di dipendente pubblico dell’amministrazione debitrice. È accolta anche la domanda di pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata negli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione e fino all’adempimento o all’esecuzione in via sostitutiva. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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