No risarcimento se l’errore dell’Amministrazione sulle graduatorie è scusabile (TAR Sicilia n. 1523 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di risarcimento del danno da attività provvedimentale illegittima della pubblica amministrazione, l’errore inescusabile costituisce elemento costitutivo della colpa e non può ritenersi integrato quando l’Amministrazione abbia indetto un concorso pubblico in luogo dello scorrimento di una graduatoria formatasi all’esito di una procedura di stabilizzazione. La mancanza, nell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017, di una disciplina sulla efficacia temporale delle graduatorie di stabilizzazione, a differenza di quanto previsto dal comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 in materia di concorsi, determina un’obiettiva incertezza normativa che rende scusabile la scelta dell’ente. Ne consegue il rigetto della domanda risarcitoria, patrimoniale e non patrimoniale, pur in presenza di atti annullati in sede di ricorso straordinario e di pregiudizio provato.
Il Fatto
Il Presidente della Regione Siciliana, con decreto n. 234 del 05.12.2024, ha accolto il ricorso straordinario proposto da una dipendente del Comune di Caltagirone, annullando le deliberazioni di Giunta con cui era stato approvato il piano del fabbisogno del personale e previsto che la copertura dei posti di assistente sociale avvenisse tramite pubblico concorso. L’annullamento è intervenuto in aderenza al parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezioni Riunite, n. 251/2024.
La ricorrente, inserita in una graduatoria di stabilizzazione e titolare di contratto a tempo determinato, ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di chance, commisurato al 90% delle differenze retributive per il periodo fino al pensionamento, oltre al danno non patrimoniale da prolungata incertezza lavorativa. Nelle more, a seguito della sentenza del CGARS n. 1024/2025, il Comune ha disposto la sua assunzione a tempo indeterminato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che l’assunzione a tempo indeterminato ha modificato l’orizzonte temporale del pregiudizio lamentato: la domanda risarcitoria è pertanto parzialmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento al periodo successivo alla deliberazione di stabilizzazione e ai danni futuri fino al pensionamento.
Quanto al danno non patrimoniale, il Tribunale ritiene provato il pregiudizio alla salute psichica, documentato da accertamento specialistico, nonché l’illegittimità degli atti e il nesso causale. La posizione del dipendente inserito in graduatoria di stabilizzazione è però qualificabile come mera aspettativa, e non come diritto all’assunzione, come confermato dal tenore dello stesso parere del CGARS.
Sul piano della colpa, il Collegio richiama il principio del favor per l’utilizzazione delle graduatorie con idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o ragioni di interesse pubblico prevalente, puntualmente motivate. Verifica quindi se la graduatoria di stabilizzazione sia equiparabile a quella concorsuale.
La conclusione è negativa. L’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 non disciplina l’efficacia temporale delle graduatorie di stabilizzazione, a differenza del comma 5-ter dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 per i concorsi. Poiché l’atto conclusivo di una selezione comparativa produce effetti durevoli solo in forza di specifiche previsioni normative, il Comune ha operato in un quadro che lasciava sussistere perplessità in elevato grado. L’errore, pur sussistente, non è dunque inescusabile.
Il ricorso è rigettato nel suo complesso, ostando al riconoscimento del danno la mancanza di imputabilità dell’errore. Le spese di lite sono compensate per la obiettiva difficoltà della valutazione ex ante.
Nota della Redazione
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