Quote latte, annullamento a monte travolge l’intimazione di pagamento (TAR Piemonte n. 1207 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale dell’atto impositivo che costituisce presupposto unico e imprescindibile degli atti di riscossione successivi ne determina la caducazione automatica per invalidità derivata, senza necessità di autonoma impugnativa. Ne consegue che l’intimazione di pagamento relativa alle annualità le cui imputazioni di prelievo siano state annullate per contrasto con il diritto eurounitario è parzialmente illegittima, anche a prescindere dalla definitività della cartella presupposta. La proposizione del giudizio di impugnazione da parte del debitore interrompe il termine di prescrizione ai sensi degli artt. 2943 e 2945 cod. civ., non correndo la prescrizione fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, un’azienda agricola, ha impugnato davanti al TAR l’intimazione di pagamento emessa da ADER su richiesta di AGEA, di importo superiore a ottocentomila euro, relativa al prelievo supplementare sulle consegne di latte per le annate 2002/2003, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, con conseguente impugnazione dell’atto di pignoramento nel frattempo intervenuto.
La società ha dedotto vizi di merito della pretesa creditoria, tra cui l’eccezione di prescrizione, e vizi di forma della procedura di riscossione. Nelle more del giudizio, alcune imputazioni di prelievo relative alle annate dal 2005 al 2008 sono state annullate in sede giurisdizionale, ai fini del ricalcolo, per contrasto con il diritto eurounitario. AGEA non ha depositato gli atti del procedimento, risultando inottemperante alle ordinanze istruttorie.
La Motivazione della Corte
Il TAR esamina per prima l’eccezione di prescrizione, per la sua portata assorbente, e la ritiene infondata. La pendenza e la definizione dei giudizi instaurati avverso le imputazioni di prelievo e la cartella presupposta non consentono di ritenere decorso il termine. Il Collegio richiama il principio secondo cui il combinato disposto degli artt. 2943 e 2945 cod. civ. opera anche quando l’iniziativa giudiziale sia assunta dal debitore e il giudizio abbia forma impugnatoria, poiché la prescrizione resta quiescente finché l’accertamento dell’an e del quantum è sub judice.
Nel merito, con riguardo alle annate 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, il Tribunale rileva in via assorbente l’intervenuto annullamento giurisdizionale delle relative imputazioni di prelievo presupposte, per contrasto con il diritto eurounitario. Da tale annullamento deriva la parziale illegittimità dell’intimazione impugnata, quale atto di riscossione conseguenziale.
Il Collegio richiama l’istituto dell’invalidità caducante: quando il provvedimento annullato costituisce presupposto unico e imprescindibile degli atti successivi, il suo venir meno li travolge automaticamente, senza che occorra una ulteriore specifica impugnativa, perché tra gli atti sussiste un rapporto di presupposizione-consequenzialità immediata, diretta e necessaria. Ne discende che, annullati gli atti di prelievo e prima che dal ricalcolo si formi un nuovo titolo, la riscossione costituirebbe un indebito oggettivo.
Per la parte relativa all’annata 2002/2003, invece, il TAR rileva che l’imputazione di prelievo presupposta è divenuta definitiva e non più contestabile, essendo parimenti definitiva la cartella di pagamento. Ne consegue l’inammissibilità delle censure volte a contestare la determinazione del prelievo per tale annata, non potendo l’intimazione, che segue un atto impositivo inoppugnabile, essere sindacata per questioni attinenti all’atto da cui è sorto il debito. Il Collegio respinge anche le censure sulla motivazione, sugli interessi di mora e sugli oneri di riscossione, nonché quella di inesistenza della notifica per utilizzo di indirizzo PEC non presente nei pubblici elenchi, non essendo allegato alcun pregiudizio al diritto di difesa e risultando provata la piena conoscenza dell’atto.
Il ricorso è pertanto parzialmente accolto per le annate dal 2005 al 2008, con annullamento parziale dell’intimazione, ferma restando la non maturazione della prescrizione e il doveroso riesercizio del potere da parte di AGEA. Le spese sono compensate per la peculiarità del contenzioso e la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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