Programma di protezione speciale: temporaneità e parere degli organi inquirenti (TAR Lazio n. 124 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le speciali misure di protezione del collaboratore di giustizia sono per definizione a termine e rivedibili. Ai sensi dell’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, la loro permanenza è subordinata al persistere delle condizioni che ne giustificano il mantenimento, da valutare alla luce dell’attualità del pericolo, della sua gravità, dell’idoneità delle misure e della condotta dell’interessato. La valutazione sul permanere di tali condizioni rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, con sindacato del giudice amministrativo limitato alla verifica dei presupposti normativi, dei dati di fatto e dei criteri di logica e razionalità. Il parere favorevole alla cessazione espresso dagli organi inquirenti — meglio di ogni altro in grado di percepire il permanere del rischio — costituisce base congrua e analitica della legittima mancata proroga. La capitalizzazione delle misure di assistenza, ai sensi dell’art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004, è beneficio rimesso alla discrezionalità della Commissione sia nell’an sia nel quantum.

Il Fatto

Il ricorrente, inserito dal 2019 nel programma speciale di protezione in qualità di collaboratore di giustizia, ha impugnato il decreto con cui la Commissione Centrale, nella riunione del 13.04.2022, gli ha negato la proroga del programma. L’Amministrazione ha ritenuto esauriti i presupposti che avevano giustificato l’adozione delle misure, essendo trascorso un notevole lasso di tempo dalla loro adozione.

In via cautelare, con decreto presidenziale n. 4290/2022 è stata accolta l’istanza monocratica; la causa è stata poi rinviata per l’acquisizione di documenti, previa declassifica. Con successiva ordinanza n. 6524/2022, rimasta inappellata, il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare. Il ricorrente non ha più svolto difese e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 10.10.2025.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 13-quater del d.l. n. 8/1991, convertito in legge n. 82/1991, stabilisce che le speciali misure di protezione sono a termine e possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità, all’idoneità delle misure, alla condotta degli interessati e all’osservanza degli impegni assunti. Ne deriva il principio di temporaneità e mutabilità delle misure, la cui permanenza dipende dal persistere delle condizioni necessarie al conseguimento delle finalità per cui sono state disposte.

Su questa base il Tribunale ritiene superata anche la doglianza sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento: le misure sono a tempo e vengono a scadere. Nel caso concreto, il programma speciale è venuto a scadere nel luglio 2021, dopo circa due anni di applicazione, e la Commissione ha richiesto i prescritti pareri. La Direzione Distrettuale Antimafia competente, con nota del 1°.09.2021, ha espresso parere favorevole alla cessazione, previa capitalizzazione, avendo il ricorrente sostanzialmente esaurito i propri impegni giudiziari. La Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con nota del 7.09.2021, ha condiviso tale valutazione.

Quanto al sindacato, il Tribunale richiama il consolidato orientamento — Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2014, n. 628; sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5229; sez. III, 8 agosto 2012, n. 4533; sez. VI, 24 aprile 2009, n. 2541 — secondo cui la valutazione sul permanere delle condizioni di tutela rientra nella sfera discrezionale dell’Amministrazione, spettando al giudice verificare l’aderenza ai presupposti normativi, ai dati di fatto e ai criteri di logica e razionalità. Il Collegio non ravvisa i vizi denunciati: gli organi competenti hanno dato atto della cessazione degli impegni giudiziari, della chiusura dei procedimenti e della conseguente assenza di specifiche situazioni di pericolo, con valutazione obiettivamente logica e ragionevole.

Il Tribunale aggiunge che la dichiarazione del rappresentante dell’ufficio giudiziario competente è frutto di diretta e attenta conoscenza delle fonti documentali e non può essere sindacata sulla sola base della diversa opinione del ricorrente, richiamando TAR Lazio, n. 5990/2016. Quanto alla capitalizzazione, le doglianze non sono persuasive: la procedura è disciplinata dall’art. 10, commi 14 e 15, d.m. n. 161/2004 e costituisce un beneficio rimesso a discrezionalità sia nell’an sia nel quantum (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 11412/2022). Il ricorrente si è limitato a contestare il parametro biennale senza offrire elementi idonei a giustificarne uno maggiore. Il ricorso è infondato e va respinto, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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