Astreinte dovuta anche per condanne pecuniarie della pubblica amministrazione (TAR Campania n. 3293 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche in relazione alle condanne della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. A seguito della novella recata dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, l’astreinte non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’istituto assolve una funzione sanzionatoria e di coazione indiretta all’adempimento, non risarcitoria. Ne consegue il superamento dell’orientamento che escludeva la debenza in presenza di contenzioso seriale e di esigenze di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato discendente da una sentenza del giudice del lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato al pagamento, in suo favore, di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre accessori.
La ricorrente ha chiesto che fosse dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere l’importo liquidato nel titolo giudiziale, la fissazione della penalità di mora per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e, per il caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita opponendosi all’accoglimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la legittimazione passiva del Ministero. Ha poi constatato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era passata in giudicato come da certificazione in atti ed era decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
L’amministrazione non ha dimostrato, come sarebbe stato suo onere, di avere adempiuto. Il Tribunale ha quindi dichiarato l’obbligo di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione o dal perfezionamento della notifica, se anteriore.
Il passaggio centrale riguarda la penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. consente al giudice, salvo che sia manifestamente iniquo e in assenza di ragioni ostative, di fissare su richiesta di parte la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015 ha aggiunto che, nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.
La novella ha così sancito un principio già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15): l’astreinte è dovuta anche per le condanne pecuniarie, poiché assolve a una finalità sanzionatoria e non risarcitoria. Non ripara il pregiudizio da mancata esecuzione, ma sanziona la disobbedienza e stimola il debitore all’adempimento.
La precisazione legislativa ha indotto il Collegio a rivedere il precedente orientamento sulla configurabilità dell’iniquità in relazione alle esigenze di bilancio e alla crisi della finanza pubblica. La penalità non può ora ritenersi iniqua per definizione legislativa, se rapportata al saggio degli interessi legali, realizzando un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico (TAR Lazio, Sez. I, n. 629 del 2015; TAR Lazio, Sez. II, n. 12739 del 2014).
La decorrenza iniziale è fissata al giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento; quella finale all’effettivo soddisfacimento del credito e comunque non oltre la scadenza del termine assegnato, spettando alla parte attivarsi per l’insediamento del commissario. Il Tribunale ha infine accolto la richiesta di nomina del commissario ad acta, con spese del giudizio poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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