Giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro termine e commissario (TAR Campania n. 1731 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di un’amministrazione dello Stato può ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine fissato nella pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo a carico dell’ente inadempiente le spese dell’eventuale funzione commissariale. È inoltre dovuta la penale di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali, con dies a quo nella notificazione della sentenza e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nella scadenza del termine concesso.
Il Fatto
Un lavoratore ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di differenze retributive e delle spese di lite. Il titolo era divenuto definitivo, come attestato da certificazione del giudice ordinario.
Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione, nonostante la notifica della pronuncia in forma esecutiva. Ha chiesto la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente al pagamento di una penale in caso di infruttuosa scadenza del termine. L’amministrazione ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, assumendo di non aver potuto procedere per la mancanza degli elementi contabili richiesti al difensore e non trasmessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro del giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 e seguenti c.p.a., richiamando l’art. 114 c.p.a. quale norma di riferimento per i poteri del giudice amministrativo in sede esecutiva.
Il passaggio decisivo riguarda il presupposto temporale del rimedio. Il Tribunale ha richiamato l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, che concede alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Decorso inutilmente tale termine, per il creditore si apre la via dell’ottemperanza.
Quanto all’eccezione dell’amministrazione sulla mancata trasmissione della documentazione contabile, il Collegio ha dato rilievo alla documentazione prodotta dal ricorrente, dalla quale risulta che egli aveva riscontrato le richieste dell’ente. È così venuto meno il presupposto addotto a giustificazione dell’inerzia.
Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza azionata entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, ponendo in essere ogni adempimento necessario. Ha inoltre nominato sin d’ora, per l’ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega, con spese a carico dell’amministrazione.
Il Collegio ha poi precisato la portata della penale ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sulla somma complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o alla scadenza del termine. Ha infine delimitato le spese accessorie recuperabili in ottemperanza, riconoscendo quelle funzionali all’introduzione del giudizio e liquidandole in modo omnicomprensivo, secondo la regola della soccombenza, a carico del Ministero.
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Nota della Redazione
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