Ottemperanza e acquisizione sanante: criteri del giudicato e ius superveniens (Cons. Stato n. 3700 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il giudicato che impone all’amministrazione l’alternativa tra acquisizione del bene e restituzione previa riduzione in pristino non cristallizza i criteri di quantificazione delle poste risarcitorie alla situazione di diritto esistente al momento della pronuncia. Qualora l’amministrazione opti per l’acquisizione sanante, il rapporto procedimentale resta esposto allo ius superveniens e i criteri di liquidazione sono quelli del vigente art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, superato il vaglio di costituzionalità. La cognizione sulle residue questioni concernenti la determinazione e la corresponsione dell’indennizzo spetta al giudice ordinario, anche quando l’indennità sia stata quantificata mediante provvedimento del commissario ad acta. L’intangibilità del giudicato copre solo il tratto dell’agire amministrativo già definito dalla regola giudiziale, non il successivo tratto libero, disciplinato dalla regola legale.
Il Fatto
A seguito dell’annullamento della procedura espropriativa finalizzata all’allocazione di una discarica, la società proprietaria delle aree agì in via restitutoria e risarcitoria. Con una prima pronuncia il Consiglio di Stato riconobbe l’obbligo dell’amministrazione statale di adottare l’atto di acquisizione, stabilendo che la mancata adozione nel termine avrebbe consentito la richiesta di restituzione in sede esecutiva, e fissò i criteri delle poste risarcitorie.
L’amministrazione non adottò il provvedimento nel termine e, in seguito, pronunciò comunque l’acquisizione, sebbene fosse nel frattempo intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata. Il provvedimento fu annullato in appello. Esperita l’ottemperanza, il Consiglio di Stato accolse l’opposizione di terzo e ordinò la reintegrazione nel possesso, con salvezza dei provvedimenti di acquisizione. Avviato il procedimento, l’amministrazione non concluse né reintegrò, così la società agì nuovamente per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
La Sezione risponde all’istanza di chiarimenti dell’amministrazione, che riteneva tuttora operanti i parametri fissati dalla pronuncia recante la condanna ad acquisire, aggiornabili solo sotto il profilo temporale. Il Collegio esclude questa lettura. Il contenuto dell’obbligo di provvedere è regolato dalla normativa sopravvenuta, cioè dal vigente art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, che, a differenza della disposizione previgente, ha superato il vaglio di costituzionalità.
Il percorso argomentativo si fonda sulla distinzione tra regola giudiziale e regola legale. Il giudicato va inteso come circoscritto alla sola alternativa, stabilita in favore dell’amministrazione, tra l’acquisire e il restituire. Se l’amministrazione sceglie di non acquisire, deve restituire; se invece opta per l’acquisizione, questo tratto del rapporto deve confrontarsi con la fattispecie generale e astratta, dovendo ogni provvedimento possedere, al momento dell’emissione, la capacità di essere sussunto sotto il parametro legale vigente.
Sul piano della giurisdizione, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite civili n. 22374 del 15 ottobre 2020: la domanda avente ad oggetto la determinazione dell’indennità è devoluta al giudice ordinario anche quando sia stata definita, in ottemperanza, mediante provvedimento del commissario ad acta. Nel giudizio di ottemperanza il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza e può adottare statuizioni analoghe a quelle di un nuovo giudizio di cognizione, ma resta fermo il limite esterno della giurisdizione: se la questione necessaria alla verifica dell’esatto adempimento è devoluta ad altro giudice, solo questi può provvedere.
Ne deriva che la verifica della correttezza della liquidazione dell’indennizzo dovrà essere sottoposta, nel caso, al giudice ordinario nella forma dell’opposizione alla stima. Il ricorso in ottemperanza è quindi accolto: l’amministrazione deve adottare il provvedimento di acquisizione e corrispondere gli indennizzi entro sessanta giorni; in caso di ulteriore inottemperanza la Sezione si riserva la nomina di un commissario. Non si procede alla penalità di mora, data la complessità della vicenda e il sovrapporsi di modifiche normative e pronunce; le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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