Il condono edilizio non si estende alle pertinenze non contemplate (TAR Toscana n. 308 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli effetti di un titolo edilizio, preventivo o postumo, non si estendono automaticamente alle pertinenze del bene cui accedono. Le opere pertinenziali costituiscono, sotto il profilo edilizio e urbanistico, opere a sé stanti e richiedono uno specifico titolo di legittimazione, anche quando non abbiano natura di nuova costruzione. Ne consegue che, ove non siano espressamente contemplate nel titolo afferente al bene principale, occorre un autonomo provvedimento che le legittimi. Investito di un’istanza di presa d’atto dell’avvenuto condono, il Comune non è tenuto a svolgere una nuova istruttoria sulla condonabilità o sulla conformità urbanistica dell’opera, ma deve limitarsi a verificare per tabulas se essa fosse ricompresa nella originaria domanda di sanatoria. La mera rappresentazione grafica dell’opera negli elaborati allegati alla domanda non prova, di per sé, l’inclusione della stessa nel perimetro del condono.
Il Fatto
Il ricorrente acquista per espropriazione immobiliare un’unità abitativa inserita in un più ampio compendio posto a ridosso dell’arenile. La precedente proprietaria, insieme agli altri titolari del complesso, aveva presentato un’unica istanza di sanatoria, definita con provvedimento rilasciato previo ottenimento della autorizzazione paesaggistica.
Per eliminare ogni dubbio sull’inclusione nella sanatoria di un terrazzamento prospiciente l’ingresso dell’abitazione, il ricorrente chiede al Comune una presa d’atto dell’intervenuto condono di tale porzione. L’amministrazione nega, ritenendo l’opera non compresa nell’istanza di condono. Il provvedimento negativo viene impugnato davanti al TAR, che respinge il ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità per l’infondatezza nel merito. Sul primo motivo, relativo alla pretesa contraddittorietà tra nota istruttoria e provvedimento finale, il TAR esclude il vizio: la nota si limita a prendere atto della raffigurazione del terrazzo in alcuni elaborati, senza trarre conclusioni sull’effettiva inclusione, questione rinviata a un successivo esame anche perché la porzione scoperta non risultava menzionata nella relazione tecnica.
La Corte afferma che la mera rappresentazione cartografica dell’opera non costituisce prova della sua inclusione nel perimetro della sanatoria. Poiché l’istanza non riguardava l’intero immobile ma alcuni interventi abusivi, sarebbe stato necessario che il progettista contrassegnasse in apposita tavola il terrazzo tra gli interventi da regolarizzare, avendo altrimenti la raffigurazione carattere meramente illustrativo.
Quanto al modello C richiamato dal ricorrente, il Collegio rileva che la domanda unitaria concerneva tre distinte unità immobiliari e che il modello si riferiva a un subalterno diverso da quello dell’abitazione del ricorrente: l’opera non quantificabile in superficie e volume non poteva quindi coincidere con il terrazzo in discussione.
Sul secondo motivo, il TAR enuncia il principio centrale: nessuna norma desume che gli effetti di un titolo edilizio si estendano automaticamente alle pertinenze, che richiedono un titolo autonomo. Il Comune non era tenuto a una nuova istruttoria sulla condonabilità, dovendo verificare per tabulas la ricomprensione nella domanda originaria, mentre le conseguenze del ripristino dello stato legittimo afferivano al successivo procedimento sanzionatorio.
Il terzo motivo, sulla necessità delle autorizzazioni demaniali, è inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di argomentazione aggiuntiva che non incide sulla legittimità dell’atto, sorretto da autonomo capo di motivazione. Il quarto motivo è infondato: l’atto risponde all’istanza del difensore e la mancata notifica presso la residenza incide solo sulla conoscenza, non sulla legittimità. L’omessa indicazione del termine e dell’autorità a cui ricorrere, infine, costituisce mera irregolarità secondo la costante giurisprudenza. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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