Silenzio dell’Amministrazione integra inottemperanza al giudicato (TAR Lazio n. 4559 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a. può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La mera costituzione in giudizio dell’Amministrazione con atto di stile e l’assenza di elementi che dimostrino l’avvenuta esecuzione o l’esistenza di sopravvenienze ostative integrano l’inottemperanza. In caso di infruttuoso decorso del termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro che aveva accertato il diritto del ricorrente all’attribuzione della carta elettronica (c.d. bonus docenti) per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015. A fronte del mancato adempimento spontaneo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza al giudicato dinanzi al TAR Lazio.

L’Amministrazione resistente si costituiva in giudizio con un atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni in ordine alla corretta esecuzione di quanto previsto nella citata sentenza.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando l’art. 112, comma 2, c.p.a., che ammette l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il fine è ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’attività richiesta all’Amministrazione dalla pronuncia del giudice ordinario non risultava essere stata svolta. Dall’esame degli atti di causa non emergevano elementi di alcun genere che dimostrassero il contrario, né sopravvenienze che consentissero di valutare eventuali elementi ostativi all’esecuzione.

In particolare, a fronte di quanto allegato dal ricorrente in ordine all’inadempimento, il Ministero non aveva fornito chiarimenti sulla corretta esecuzione del dictum giurisdizionale. La mera costituzione con atto di stile è stata ritenuta insufficiente a superare la presunzione di inottemperanza, con conseguente accoglimento del ricorso e condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il TAR ha disposto la condanna del Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato fin da ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, con obbligo di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Quanto alle spese di lite, il TAR le ha liquidate in misura forfettaria, tenendo conto della natura essenzialmente esecutiva del giudizio e applicando i parametri del D.M. 55/2014 relativi alle esecuzioni mobiliari, con riduzione del 30% per l’assenza di specifiche questioni di fatto o di diritto. Il Collegio ha altresì richiamato, ai sensi dell’art. 74 c.p.a., le recenti pronunce della Sezione VII del Consiglio di Stato nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *