Ottemperanza per crediti pecuniari: necessaria la notifica al domicilio digitale dell’amministrazione risultante dal Registro PP.AA. (TAR Lombardia n. 3183 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza volta all’esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme di danaro costituisce strumento alternativo all’esecuzione forzata. Ne consegue che, prima di introdurre il giudizio, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La notifica del titolo deve essere effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata che l’amministrazione debitrice ha indicato nel Registro delle PP.AA., ai sensi dell’art. 16, comma 12, D.Lgs. n. 179/2012. L’utilizzo del domicilio digitale estratto dal Registro IPA, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1-ter, D.Lgs. n. 179/2012, è legittimo solo in via residuale, qualora l’indirizzo non sia presente nel Registro delle PP.AA. La notifica eseguita presso un ufficio periferico o un indirizzo diverso da quello istituzionale non fa decorrere il termine e determina l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Il Fatto
Una docente, che aveva ottenuto dal Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità per ferie non godute, proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, lamentando il mancato adempimento dell’amministrazione nonostante il passaggio in giudicato della sentenza. Il Ministero si costituiva con memoria di mero stile, mentre la ricorrente confermava di non aver ricevuto l’accreditamento delle somme liquidate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato, dandone avviso a verbale, la possibile inammissibilità del ricorso per il mancato decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, norma che impone al creditore di attendere centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere esecutivamente. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha chiarito che tale disposizione si applica anche al giudizio di ottemperanza quando l’oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato.
La decisione si è incentrata sulla corretta individuazione del domicilio digitale dell’amministrazione debitrice ai fini della notifica del titolo esecutivo. Il Collegio ha ricordato che, ai sensi dell’art. 16-ter, comma 1, D.Lgs. n. 179/2012, i pubblici elenchi da cui estrarre l’indirizzo valido sono quelli ivi indicati, tra cui il Registro delle PP.AA. Solo in via residuale, ai sensi del comma 1-ter della medesima disposizione, è consentito utilizzare il domicilio digitale presente nel Registro IPA, ma esclusivamente nell’ipotesi di mancata indicazione dell’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
Il TAR ha escluso che l’art. 3-bis, comma 1-bis, legge n. 53/1994 ampli le ipotesi di utilizzo del Registro IPA, trattandosi di norma di raccordo che si limita a richiamare la disciplina dell’art. 16-ter. Nel caso di specie, il Ministero aveva eletto il proprio domicilio digitale nel Registro delle PP.AA. nell’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, al quale avrebbe dovuto essere notificato il titolo esecutivo. La notifica era stata invece effettuata presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco, soggetto diverso dall’amministrazione centrale condannata, nonché all’indirizzo urp@postacert.istruzione.it estratto dal Registro IPA, inutilizzabile per le ragioni esposte.
La mancata notifica del titolo esecutivo al corretto domicilio digitale ha impedito la decorrenza del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, con conseguente inammissibilità dell’azione proposta. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura meramente formale della costituzione dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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