Cessazione della materia del contendere e spese per ottemperanza tardiva (TAR Piemonte n. 395 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del titolo giudiziale da parte dell’amministrazione, dichiarata dalla parte ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Le spese di lite vanno poste a carico dell’amministrazione resistente quando l’adempimento è intervenuto solo successivamente alla proposizione del ricorso, poiché l’interesse del ricorrente è stato soddisfatto soltanto attraverso l’iniziativa giudiziale. La decisione di riunire più ricorsi omogenei, adottata con decreto organizzativo del Presidente di Sezione per ragioni di snellimento dell’arretrato, incide solo sulla redazione e pubblicazione del provvedimento e non altera i meccanismi decisionali né il contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
Numerosi docenti hanno proposto distinti ricorsi davanti al TAR Piemonte per ottenere l’ottemperanza di sentenze con cui il Giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, importi variabili tra 500 e 2.500 euro, quale contributo per la formazione.
Le sentenze erano passate in giudicato e notificate all’amministrazione, che non aveva spontaneamente dato esecuzione. I ricorrenti hanno quindi attivato il giudizio di ottemperanza. Nel corso del giudizio, con memoria depositata in vista della camera di consiglio, la parte ricorrente ha dato atto che l’amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dai titoli esecutivi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che la trattazione dei ricorsi spetta in forma congiunta, in applicazione del decreto n. 3/2025 del Presidente della Terza Sezione, adottato per fronteggiare il forte incremento dei giudizi in materia di Carta del Docente, pari a una quota rilevante del contenzioso introitato presso l’intero TAR Piemonte.
Il decreto prevede la riunione dei ricorsi proposti dallo stesso difensore quando l’esito si presenti omogeneo. Il Collegio ha chiarito la portata dell’istituto: la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Ritenute sussistenti le condizioni previste dal decreto, il Tribunale ha disposto la riunione dei ricorsi, le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo. Nel merito, la memoria della parte ricorrente ha documentato l’avvenuto adempimento dell’amministrazione, circostanza che ha fatto venir meno l’interesse alla decisione.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Tribunale ha rilevato che l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo solo successivamente alla proposizione del ricorso: la condanna alle spese è dunque giustificata dal fatto che il soddisfacimento dell’interesse del ricorrente è stato conseguito soltanto attraverso l’iniziativa giudiziale.
Il dispositivo ha perciò condannato l’amministrazione a rifondere le spese di lite per ciascun ricorso, liquidate complessivamente in 800,00 euro a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e alla refusione del contributo unificato alle condizioni di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.