Sovvenzioni ippiche e criterio del valore medio triennale (TAR Lazio n. 3299 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore delle corse ippiche la sovvenzione costituisce un beneficio economico finalizzato a sostenere un’attività di interesse generale, senza che sussista in capo alla società di corse un diritto soggettivo al mantenimento sine die della stessa nel suo an e nel suo quantum. Il criterio della media dei valori riferiti al triennio, adottato dal Ministero per determinare la sovvenzione, non è irragionevole: esso è diretto a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, contemperando le oscillazioni temporali ed evitando effetti distorsivi e discriminatori tra le società. Il decreto ministeriale che determina i criteri generali di riparto, avendo natura di atto amministrativo a contenuto generale, non è soggetto all’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990. La censura che investa il criterio del valore medio senza contestare l’individuazione del calendario delle corse si risolve nel riflesso di una illegittimità non dedotta e resta infondata.
Il Fatto
Una società che gestisce un ippodromo impugna davanti al TAR Lazio la proposta di accordo sostitutivo ex art. 11 della legge n. 241/1990 per la stagione di corse 2024 e i provvedimenti ministeriali prodromici, con i quali sono stati determinati i criteri di assegnazione delle sovvenzioni e delle giornate di corsa.
Il sistema delle sovvenzioni si fonda sul D.M. n. 4701 del 6 maggio 2020, che prevede la predeterminazione dei criteri generali con decreto direttoriale e la successiva erogazione mediante accordo sostitutivo. Per il 2024 il Ministero ha confermato l’impianto precedente, computando la sovvenzione sulla base dei dati del triennio 2019-2022-2023. La ricorrente contesta tale criterio e chiede l’annullamento degli atti e l’accertamento delle maggiori somme spettanti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’art. 12, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 169/1998 e l’art. 2 del D.Lgs. n. 449/1999, che annoverano tra le finalità del settore il finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese televisive. I rapporti tra Ministero e società di corse sono disciplinati da accordi sostitutivi, nei quali è fissato il corrispettivo in base al sistema approvato con decreto ministeriale.
Il D.M. n. 4701/2020 individua i criteri del modello parametrico: per la gestione degli impianti la superficie delle piste e l’ammontare delle scommesse raccolte sul campo; per il miglioramento gli investimenti previsti; per l’organizzazione delle corse le giornate effettuate, i cavalli partenti e le scommesse raccolte sulla rete; per le riprese televisive la qualità tecnica. Il decreto direttoriale n. 9166497 del 23 settembre 2020 fissa le percentuali di riparto tra le voci e l’Allegato A detta la metodologia di calcolo per punti.
La ricorrente sostiene che il riferimento al valore medio delle giornate di corsa non rispecchierebbe l’effettività del servizio e dei costi. La censura è infondata. Il criterio della media triennale è volto proprio a valorizzare la reale capacità operativa di ciascun ippodromo, poiché tiene conto delle oscillazioni del periodo, mentre valori parametrati sulle singole giornate produrrebbero effetti distorsivi e discriminatori tra le società. Il Collegio richiama le precedenti pronunce della Sezione relative alle annualità pregresse.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il decreto impugnato è atto a contenuto generale e dunque non è soggetto all’obbligo motivazionale; in ogni caso lo stesso provvedimento indica l’esigenza di erogare le sovvenzioni su parametri certi e riscontrabili, come emerge dall’Allegato A. Il Collegio osserva inoltre che la censura investe in realtà l’individuazione ministeriale del calendario delle corse, rispetto al quale la ricorrente non deduce alcun motivo di illegittimità: il vizio del criterio sarebbe solo il riflesso di una illegittimità non contestata. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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