Ottemperanza alla Carta docente: commissario ad acta ma nessuna astreinte (TAR Veneto n. 221 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, con la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è però dovuta in modo automatico: alla specialità del debitore pubblico e al limite delle altre ragioni ostative consegue che la crisi della finanza pubblica e la mole del contenzioso seriale giustificano, in concreto, la mancata condanna. L’astreinte resta dunque istituto di carattere discrezionale, non consequenziale all’accertato inadempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione della sentenza n. 660/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024 dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro. Quel provvedimento aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore annuo di € 500,00, per ogni anno scolastico di servizio prestato a tempo determinato, con condanna al pagamento di complessivi € 2.000,00.
La sentenza è stata notificata il 21 novembre 2024 presso il domicilio digitale dell’Amministrazione e non è stata impugnata, passando in giudicato. La parte ricorrente lamenta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per le esecuzioni forzate verso le pubbliche amministrazioni. Chiede perciò l’attivazione della Carta, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente intimato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Verifica poi che la sentenza da eseguire è stata notificata presso il domicilio digitale ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ., come novellato dall’art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149: le copie attestate conformi costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l’intervenuto passaggio in giudicato, come da certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., il Collegio rileva che è circostanza di fatto incontestata l’inadempimento dell’Amministrazione. Dichiara quindi l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni, con attivazione della Carta e versamento dell’importo oggetto del capo condannatorio.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin d’ora, per il caso di perdurante inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non è liquidato alcun compenso.
Respinge invece la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Collegio richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, secondo cui la disposizione, in considerazione della specialità del debitore pubblico, ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014).
Alla luce di tale indirizzo, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano in concreto la mancata condanna all’astreinte. Il Tribunale considera inoltre che l’esecuzione coinvolge più soggetti e fasi, con l’attivazione affidata a strutture centralizzate, e che il ritardo è riconducibile alla mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione e clausola di distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.