Obbligo del Comune di provvedere sulla compartecipazione alla retta RSA (TAR Veneto n. 216 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento, proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., presuppone la violazione di un obbligo di provvedere e la titolarità di una posizione di interesse legittimo rispetto all’esercizio del potere. Sul Comune di residenza grava un obbligo di provvedere in ordine alla determinazione della compartecipazione economica al costo della retta residenziale, desumibile dall’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 e dalle norme di settore in materia di ISEE, a prescindere da una espressa istanza dell’assistito. Il silenzio serbato sull’istanza è illegittimo e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine fissato.
Il Fatto
La ricorrente è persona con disabilità grave, invalida civile al 100%, stabilmente inserita dal 2021 presso una RSA del territorio. La quota socio-alberghiera a suo carico per il 2025 ammonta a 67,00 euro giornalieri, pari a 24.455,00 euro annui, mentre le sue entrate — pensione e indennità di accompagnamento — restano inferiori alla retta. Il relativo ISEE per prestazioni sociosanitarie residenziali è pari a 4.884,67 euro.
Con istanza del 3 marzo 2025 la ricorrente ha chiesto al Comune di determinare la compartecipazione comunale e la correlativa quota a proprio carico per il 2025, applicando i criteri ISEE. Dopo due diffide, giugno e agosto 2025, il Comune non ha provveduto. La ricorrente ha quindi agito per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e dell’obbligo di provvedere. Il Comune, regolarmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla struttura dell’azione avverso il silenzio-inadempimento, che presuppone la violazione di un obbligo di provvedere, tipizzato dalla legge o desumibile dall’ordinamento, e la sussistenza di una posizione di interesse legittimo. Nel caso di specie l’obbligo trova fondamento nell’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone la conclusione del procedimento con provvedimento espresso.
Il Tribunale individua poi le fonti specifiche dell’obbligo. L’art. 6, comma 4, legge n. 328/2000 obbliga il Comune di residenza ad assumere gli oneri connessi all’eventuale integrazione economica per chi necessita di ricovero stabile presso strutture residenziali, previa verifica dei presupposti. Le norme di settore — d.P.C.M. 14 febbraio 2001, d.P.C.M. n. 159/2013 e d.lgs. n. 502/1992 — configurano un vero e proprio dovere dell’Amministrazione di accertare i requisiti e di determinare la compartecipazione, nel rispetto dei LEA e dei criteri ISEE.
La Corte richiama la propria giurisprudenza in materia, segnatamente le sentenze n. 2380/2025 e n. 130/2025, ove si è affermato che, di fronte a istanze volte a ottenere la determinazione della compartecipazione comunale alla retta residenziale, grava sull’Amministrazione l’obbligo di avviare il procedimento, compiere gli accertamenti e concluderlo con un provvedimento espresso.
I diritti coinvolti sono di rango costituzionale, riconducibili agli artt. 32 e 38 Cost., il che rafforza il dovere di provvedere e giustifica l’urgenza della tutela. Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato, confermandosi l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio accoglie l’istanza di liquidazione dei compensi del difensore, già dimidiati, oltre rimborso forfettario, spese generali e accessori di legge.
Nota della Redazione
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