Giudicato di annullamento e riesercizio del potere su revoca dei contributi (TAR Campania n. 1178 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un diniego per vizio procedimentale, l’amministrazione non è vincolata alle sole questioni esaminate dal giudice, ma può fondare il nuovo provvedimento su ogni profilo motivazionale già emerso nell’istruttoria del provvedimento annullato e non esaminato in sentenza. Il giudicato di annullamento produce effetto preclusivo limitato alle ragioni poste a fondamento della decisione, mentre l’effetto conformativo si desume dalla motivazione dell’atto giudiziario in relazione ai vizi di legittimità rilevati. La modifica dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 ad opera della legge n. 120 del 2020 non incide sulla portata del giudicato, ma sui limiti del riesercizio del potere nel solo caso in cui i motivi ostativi, già noti all’amministrazione nella precedente fase istruttoria, siano stati palesati per la prima volta nel nuovo provvedimento. Ne consegue la legittimità del diniego reiterato che riproponga, previa comunicazione ex art. 10-bis, il difetto di affidabilità del richiedente correlato a una precedente revoca di contributo e al mancato integrale rimborso dell’importo dovuto.

Il Fatto

La società ricorrente ha partecipato al bando indetto dalla Regione Campania per il finanziamento di interventi di creazione e ripristino di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario, nell’ambito della Misura 4.4.2 del PSR Campania 2014/2020. Nel corso del procedimento l’amministrazione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e, all’esito, ha dichiarato l’intervento non ammissibile per la presenza di un vincolo idrogeologico e sismico sull’area interessata; il diniego definitivo è stato poi motivato con il difetto del provvedimento sismico e con la condizione di azienda destinataria di revoca di un precedente contributo, con importo non ancora restituito.

Gli atti sono stati impugnati davanti al TAR Campania, che con una prima sentenza ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, assorbendo ogni ulteriore censura e senza pronunciarsi sulla legittimità della non ammissibilità correlata alla revoca del finanziamento precedente. In sede di riedizione del potere l’amministrazione ha nuovamente rappresentato la portata ostativa della inaffidabilità della ricorrente e ha adottato un nuovo diniego e un decreto di non ammissibilità, nuovamente impugnati.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso deduce la nullità degli atti per violazione del giudicato, sul presupposto che l’annullamento coprirebbe il dedotto e il deducibile. Il Collegio respinge la censura chiarendo che nel giudizio di legittimità il giudicato si forma soltanto sulle questioni di fatto e di diritto effettivamente prospettate dal ricorrente e sulle quali il giudice si è pronunciato; non opera, quindi, la regola propria del processo civile secondo cui il giudicato copre anche il deducibile. In caso di accoglimento del ricorso e di annullamento dell’atto, l’amministrazione può riesercitare il potere, con l’unico limite di conformarsi alla sentenza.

Poiché la sentenza di annullamento aveva accolto il ricorso per la violazione dell’art. 10-bis e per l’omessa valutazione dell’attestazione di cantierabilità delle opere, assorbendo le restanti censure, il giudice non si è pronunciato sul merito della non ammissibilità correlata alla revoca del precedente finanziamento. L’effetto conformativo del giudicato si desume dalla motivazione in riferimento ai soli vizi di legittimità rilevati, senza che assumano rilievo i profili emersi in sede procedimentale e non trasfusi nel provvedimento finale, né censurati nella pronuncia di annullamento.

La reiezione travolge anche il secondo motivo. Il Collegio ricorda che il vincolo del giudicato di annullamento è tradizionalmente limitato all’effetto preclusivo, che impedisce all’amministrazione di motivare l’atto di riesercizio con le stesse ragioni poste a fondamento della pronuncia di annullamento, restando invece libera di addurre ogni altro profilo non considerato in prime cure. La modifica dell’art. 10-bis operata dalla legge n. 120 del 2020 incide sui limiti del riesercizio del potere e non sulla portata del giudicato, e opera nel solo caso in cui l’amministrazione, già consapevole nella precedente istruttoria di circostanze ostative, le abbia palesate per la prima volta nel nuovo provvedimento. Nel caso concreto i motivi ostativi non vengono addotti per la prima volta, essendo già emersi nella prima istruttoria.

Infine, il terzo motivo è infondato. L’art. 8 del bando subordina l’accesso al finanziamento al possesso dei requisiti di affidabilità espressi al par. 12.1 delle Disposizioni Attuative Generali per le Misure non connesse alla superficie e agli animali, che considera non affidabile, e dunque non ammissibile, il soggetto che abbia subito una revoca parziale o totale del contributo nell’ambito del PSR 2014-2020 o del PSR 2007-2013 e non abbia ancora interamente restituito l’importo dovuto. La società ricorrente risulta destinataria di un provvedimento di revoca non annullato, in relazione al quale è ancora debitrice di un residuo, né il decorso del tempo vale a determinare il venir meno dell’obbligo restitutorio. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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