Ottemperanza al titolo del giudice ordinario e commissario ad acta dirigente ministeriale (TAR Sicilia n. 472 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nel termine di sessanta giorni. Il commissario ad acta può essere nominato nel Responsabile pro tempore di una direzione generale dello stesso Ministero debitore, senza compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, applicandosi per analogia la regola dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 anche alle altre condanne al pagamento di somme. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è commisurata agli interessi legali. La rivalutazione monetaria non è dovuta se non domandata al giudice ordinario e in difetto di prova del suo ammontare rispetto agli interessi.
Il Fatto
I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 5314/2024, con la quale era stato accertato il loro diritto a fruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per taluni anni scolastici. Il giudice ordinario aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare le corrispondenti somme mediante l’emissione di buoni elettronici di spesa.
Non essendo stata data esecuzione al titolo, i ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ordine di adempimento, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora e la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui era stata fornita prova.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine al Ministero di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso, su sollecitazione della parte interessata, è stato nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Il Collegio ha escluso il compenso, perché l’attività del dirigente rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne pecuniarie, con richiamo a plurimi precedenti conformi.
È stata disattesa la domanda di rivalutazione monetaria, per la mancata pronuncia sul punto del giudice ordinario e perché, secondo la giurisprudenza amministrativa, le somme dovute al pubblico dipendente per il periodo successivo al 31 dicembre 1994 vanno incrementate dei soli interessi legali, stante il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi posto dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994; la rivalutazione è riconoscibile solo se superiore agli interessi e con esclusione di questi ultimi, ipotesi non documentata.
Il Collegio ha inoltre precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, e che il commissario deve depositare atti e documenti tramite la procedura P.A.T.. È stata infine disposta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.
Nota della Redazione
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