Ottemperanza alla Carta Docente: commissario ad acta e spese (TAR Sicilia n. 471 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente alla Carta Docente, il giudice amministrativo, accertati il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la nomina del commissario ad acta può cadere su un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza diritto a compenso, rientrando l’incarico nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, per effetto dell’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta Docente, di importo annuo pari a euro 2.500,00, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2021/2022. Il titolo aveva condannato il Ministero all’emissione della carta e all’accredito della somma, oltre interessi e rivalutazione.
Il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione, così la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia. L’Ambito Territoriale Provinciale non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica i presupposti dell’azione di ottemperanza. La documentazione versata in atti prova il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.
Accertati tali presupposti, il ricorso è accolto e l’amministrazione è destinataria dell’ordine di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, per il puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega e ulteriore termine di sessanta giorni. Il giudice abilita l’ausiliario a operare senza compenso, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione debitrice, e fonda la soluzione sull’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, richiamando precedenti conformi.
Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato o inciso da disposizioni interne; che il deposito degli atti deve avvenire esclusivamente tramite la procedura del processo amministrativo telematico, con il modulo dedicato; che ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari, in favore della parte ricorrente e con distrazione ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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