Illegittima la proroga tacita dei contratti pubblici anche se stipulati prima del 1993 (Cass. civ. Sez. 1 n. 9756 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione che denunci la violazione di norme di diritto ma si limiti a prospettare una diversa lettura del contratto, senza dimostrare il contrasto tra le affermazioni in diritto della sentenza impugnata e il precetto normativo. Il divieto di rinnovo tacito dei contratti della P.A. per la fornitura di beni e servizi, previsto dall’art. 6, comma 2, legge n. 537/1993, è applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, essendo connaturato al sistema che prevede la forma scritta ad substantiam della volontà contrattuale della Pubblica Amministrazione.

Il Fatto

Una società aveva stipulato nel 1991 con un’Università un contratto di appalto quinquennale per la manutenzione degli impianti elettrici. Il contratto prevedeva la possibilità di proroga per altri cinque anni in assenza di disdetta. Proseguita l’esecuzione delle prestazioni anche dopo la scadenza, la società aveva chiesto in giudizio il pagamento dei corrispettivi per il periodo di proroga.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, condannando l’Ateneo al pagamento delle somme dovute. La Corte d’appello, invece, accogliendo il gravame dell’Università, aveva dichiarato la nullità della proroga tacita per violazione del divieto di cui all’art. 6 legge n. 537/1993, riconoscendo alla società solo un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. per l’arricchimento senza causa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società deduceva la violazione e falsa applicazione di numerose norme civili e dell’art. 6 legge n. 537/1993, sostenendo che la proroga prevista contrattualmente non equivalesse a un rinnovo e che la legge del 1993 non potesse applicarsi retroattivamente a un contratto stipulato nel 1991. La ricorrente invocava anche i principi di buona fede e affidamento, nonché un giudicato esterno formatosi sul medesimo contratto.

La censura è stata dichiarata inammissibile. La Corte ha richiamato il principio per cui l’onere di specificità dei motivi impone al ricorrente di indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Nel caso di specie, il motivo si limitava a prospettare una diversa interpretazione della clausola contrattuale, insistendo sulla tesi della proroga tacita per effetto della mancata disdetta, senza dimostrare l’esistenza di un effettivo contrasto con il precetto normativo.

La Corte ha inoltre chiarito che la conclusione della sentenza impugnata era comunque conforme a diritto. Il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici è derogabile solo nei casi previsti dall’art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/2006 ed è applicabile anche ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della normativa del 1993. Tale divieto è, infatti, connaturato al sistema che impone la forma scritta ad substantiam per i contratti della P.A., la cui volontà non può desumersi per implicito ma deve manifestarsi nelle forme rigide previste dalla legge.

La Corte ha ritenuto la censura inammissibile anche ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ., nonché la doglianza basata sull’art. 2909 cod. civ. per mancata allegazione dei presupposti del giudicato. Il secondo motivo, relativo alla liquidazione delle spese processuali, è stato assorbito dall’inammissibilità del primo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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