Onere dell’Amministrazione di provare l’avvenuto pagamento nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 1023 del 18.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 ss. c.p.a., l’Amministrazione che asserisca di aver dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato ha l’onere di fornire la prova del pagamento. La mera comunicazione dell’avvenuta attivazione della procedura di liquidazione tramite l’applicativo NOIPA non integra la dimostrazione dell’avvenuta ottemperanza, né vale a far ritenere cessata la materia del contendere. L’istruttoria disposta dal giudice amministrativo, volta ad acquisire la prova dell’adempimento, costituisce lo strumento necessario a verificare l’effettiva esecuzione del giudicato, gravando sul debitore pubblico l’onere di dimostrare il fatto estintivo dell’obbligo.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Mantova, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro € 784,53, oltre interessi legali, a titolo di retribuzione professionale. A fronte del mancato pagamento da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia.
Nel corso del giudizio, il Ministero depositava una comunicazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con la quale si riferiva di aver attivato la procedura di pagamento, disponendo la liquidazione in favore della ricorrente tramite il sistema informatico NOIPA, gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La ricorrente, tuttavia, depositava richieste di passaggio della causa in decisione, affermando di non aver ricevuto alcun pagamento e insistendo per l’accoglimento del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha rilevato che l’Amministrazione si era limitata a comunicare l’attivazione della procedura di liquidazione, senza fornire prova dell’avvenuto pagamento. Secondo il Collegio, tale comunicazione non è idonea a dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato, in quanto l’attivazione di una procedura interna non equivale alla corresponsione effettiva della somma dovuta al creditore.
Il Collegio ha pertanto ritenuto necessario disporre un’istruttoria, ordinando al Ministero di fornire idonea prova del pagamento entro il termine del 16.10.2026. La decisione si fonda sul principio per cui, nel giudizio di ottemperanza, è l’Amministrazione a dover dimostrare di aver adempiuto, non potendosi desumere l’adempimento da mere dichiarazioni o dall’avvio di procedure amministrative interne.
In considerazione della necessità di acquisire tale prova, il TAR ha rinviato la trattazione della causa alla nuova udienza camerale del 18 novembre 2026, disponendo gli incombenti istruttori richiesti dalla fattispecie. La pronuncia non definisce il giudizio, ma si inserisce nel quadro dei poteri istruttori officiosi che caratterizzano il processo amministrativo, funzionali a garantire l’effettività della tutela contro l’inerzia della pubblica amministrazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.