Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 418 del 10.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario quando risulti l’omesso adempimento e sia scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97). Il giudice dell’ottemperanza non può però integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: la domanda di interessi legali non previsti dal titolo è pertanto inammissibile, salvo che sia proposta la specifica azione di condanna ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm.. In caso di perdurante inottemperanza, il Collegio nomina sin d’ora il Commissario ad acta, che non ha diritto ad alcun compenso quando sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

Un docente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice del lavoro. Con quella sentenza era stato riconosciuto il diritto del ricorrente a ottenere la carta docente per cinque anni scolastici, con l’importo annuo di 500,00 euro, ed era stato condannato il Ministero a metterla a disposizione.

Il ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato, documentato da certificazione della cancelleria. Ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di provvedere, con accredito dell’importo complessivo, interessi legali e nomina di un Commissario ad acta. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la mancata contestazione dell’omesso adempimento, unita alla mancata costituzione dell’Amministrazione, conferma la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Non risulta, infatti, alcuna attività esecutiva dopo il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice del lavoro.

È risultato inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, senza che seguissero adempimenti.

Il ricorso è stato quindi accolto: il Ministero deve dare esecuzione al giudicato provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia di ottemperanza. La condanna riguarda esclusivamente quanto già statuito dal giudice del lavoro.

Diverso l’esito della domanda sugli interessi legali. Il Collegio ha osservato che la sentenza da eseguire nulla dispone in proposito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto del giudice ordinario, come affermato dal TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2018 n. 980. Non era stata del resto proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati gli interessi chiesti come accessori del credito principale. L’istanza è stata perciò rigettata.

Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente delegato, che provvederà nei sessanta giorni successivi alla comunicazione. Poiché si tratta di funzionario già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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