Silenzio sulla diffida per acquisizione sanante: obbligo di provvedere sul proprietario (TAR Calabria n. 1428 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione a fronte di un’istanza del proprietario, che solleciti l’esercizio del potere di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 ovvero, in subordine, la restituzione del bene illegittimamente occupato, integra un’ipotesi di silenzio inadempimento. Su tale istanza sussiste un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990, espressione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. L’obbligo di pronunciarsi permane anche a fronte della natura discrezionale della valutazione rimessa alla pubblica amministrazione in ordine al merito dell’istanza.
Il Fatto
Un proprietario riferiva che il Comune, in forza di una convenzione di lottizzazione stipulata nel 1983, aveva preso possesso di alcune aree per realizzare opere di urbanizzazione, senza però mai perfezionare il trasferimento della proprietà mediante voltura catastale. I terreni risultavano pertanto ancora formalmente intestati al ricorrente, con conseguenti oneri fiscali a suo carico. In aggiunta, il Comune aveva occupato senza titolo ulteriori porzioni di terreno, estranee alla convenzione, per la realizzazione di un acquedotto pubblico, in assenza di dichiarazione di pubblica utilità e di procedura espropriativa.
A distanza di oltre quarant’anni, il proprietario notificava al Comune un’istanza-diffida volta a ottenere l’adozione degli atti necessari all’acquisizione definitiva delle aree cedute e, per quelle occupate senza titolo, l’avvio del procedimento di acquisizione sanante ovvero, in subordine, la restituzione previa restitutio in integrum e il risarcimento dei danni. Il Comune rimaneva inerte e il privato proponeva ricorso ex art. 117 c.p.a. avverso il silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rammentato che, nell’ipotesi di occupazione sine titulo, l’obbligo dell’amministrazione di far cessare la situazione di illegittimità, anche attraverso la restituzione del bene previa rimessione in pristino, costituisce diretta espressione del principio di legalità dell’azione amministrativa e dei canoni di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Tale dovere trova oggi la sua convogliata attuazione nella procedura speciale dell’acquisizione sanante disciplinata dall’art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001.
Alla luce di tali premesse, la Corte ha ritenuto sussistente, nel caso concreto, un vero e proprio obbligo di provvedere ex art. 2 della legge n. 241/1990 a carico dell’amministrazione, sollecitato dall’istanza del proprietario che domandi l’attivazione del potere di acquisizione o, in alternativa, la restituzione del bene. La natura discrezionale della scelta di merito rimessa alla pubblica amministrazione non esclude, infatti, il dovere di quest’ultima di pronunciarsi espressamente, ponendo termine alla situazione di incertezza giuridica e di fatto.
Il Collegio ha quindi accolto il ricorso, discostandosi dalla conclusione dell’obbligo di provvedere solo in presenza di elementi contrari, nella specie non rinvenuti anche in ragione della mancata costituzione del Comune intimato. Ha di conseguenza assegnato all’ente il termine di sessanta giorni per deliberare se acquisire le aree ai sensi dell’art. 42-bis citato ovvero se procedere alla loro restituzione, nonché per fornire esplicito e motivato riscontro all’istanza relativamente alle ulteriori aree occupate per la realizzazione dell’acquedotto.
Per l’ipotesi di perdurante inerzia oltre il termine assegnato, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Cosenza, con facoltà di delega, affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione su diretta istanza della parte ricorrente. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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