Natura lesiva della nota endoprocedimentale e competenza dirigenziale sui subcomparti (Cons. Stato n. 5711 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La determinazione amministrativa che, in esito all’istanza di formazione di un subcomparto, sancisca in modo perentorio la non realizzabilità dell’intervento è atto lesivo e dunque impugnabile, a prescindere dalla sua qualificazione come endoprocedimentale e dagli ulteriori sviluppi del procedimento. La carenza della formula sulle modalità e sui termini di impugnazione rileva sul piano formale e non sottrae l’atto alla sua sostanza provvedimentale. Quanto alla competenza, le modifiche ai piani attuativi non costituenti variante, tra cui la suddivisione dei comparti in subcomparti, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, lett. p), l.r. Lazio n. 36/1987, seguono le procedure dell’art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 22/1997 e rientrano nella sfera dell’organo comunale abilitato al rilascio del titolo edilizio, cioè dell’organo dirigenziale. La nozione urbanistica di pertinenza non coincide con quella civilistica: la prima esige un requisito oggettivo di contenuta dimensione; la seconda, rilevante ai fini dell’art. 3, comma 3, l.r. Lazio n. 21/2009, è quella civilistica.

Il Fatto

I proprietari di alcune aree ricadenti in un comparto urbanistico avevano presentato a Roma Capitale un’istanza per la formazione e l’attuazione di un subcomparto, dopo la decadenza dell’originario piano attuativo. L’amministrazione aveva risposto con una nota che escludeva la realizzabilità dell’intervento prospettato.

Gli istanti avevano impugnato la nota davanti al TAR Lazio, che aveva dichiarato il ricorso inammissibile, reputando l’atto di natura endoprocedimentale e privo di lesività attuale. Da qui l’appello, con il quale gli stessi hanno contestato la qualificazione dell’atto e riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm., le censure non esaminate in primo grado, unitamente a una domanda risarcitoria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla declaratoria di inammissibilità, è ritenuto fondato. Il Collegio osserva che l’asserzione finale della nota, con cui si sancisce la non realizzabilità del comparto, è perentoria e fa ritenere che si tratti di una determinazione comunque lesiva, a prescindere dagli ulteriori sviluppi del procedimento. La mancata indicazione delle modalità e dei termini di impugnazione rileva più sul piano formale che sostanziale, perché prevale la sostanza della determinazione assunta.

L’accoglimento su questo punto impone l’esame degli ulteriori motivi, che risultano però infondati, con conferma della sentenza di primo grado, seppure con diversa motivazione. È respinta la censura di violazione dell’art. 73 cod. proc. amm., avendo la norma fortemente ristretto il potere di rinvio del giudice, restando ferma per gli appellanti la possibilità di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento connesso.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il riparto di competenza. Il progetto è stato presentato ai sensi dell’art. 1-bis, comma 2, lett. p), l.r. Lazio n. 36/1987. Il comma 1 riserva alla Giunta comunale l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale; il comma 3 richiama le procedure dell’art. 6, comma 2, l.r. Lazio n. 22/1997, che attribuisce le modifiche al competente organo comunale abilitato al rilascio della concessione edilizia. Ne deriva, dopo le riforme del d.lgs. n. 29/1993, che tali modifiche rientrano nella competenza dell’organo dirigenziale. L’incompetenza del dirigente è dunque esclusa.

Quanto alla pertinenzialità, l’amministrazione ha correttamente ritenuto che si sia determinato un vincolo di pertinenzialità civilistica sulla particella su cui è stato realizzato l’ampliamento, che non poteva far parte del comparto edificatorio. Il Collegio ribadisce che la nozione urbanistica di pertinenza, distinta da quella dell’art. 817 cod. civ., esige un requisito oggettivo di contenuta dimensione e che, ai fini dell’art. 3, comma 3, l.r. Lazio n. 21/2009, rileva la pertinenzialità civilistica.

Le residue censure sono respinte. L’atto è plurimotivato, sicché la legittimità della sola ragione relativa allo stralcio della particella è sufficiente a sorreggerlo, con assorbimento delle doglianze ulteriori. Il vincolo di inedificabilità per la vicinanza al canale colatorio impedisce comunque la nuova edificazione. Quanto all’art. 10-bis l. n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. La domanda risarcitoria è respinta perché genericamente dedotta e la questione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata, è manifestamente infondata. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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