Proprietario incolpevole e bonifica rifiuti: serve il dolo o la colpa (TAR Puglia n. 220 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, nel consentire al Sindaco di ordinare la rimozione, l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti abbandonati ed il ripristino dello stato dei luoghi, configura un’obbligazione in capo al proprietario e ai titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area solo a condizione che la violazione dei divieti di abbandono e deposito incontrollato sia a loro imputabile a titolo di dolo o colpa. L’accertamento di tale elemento soggettivo deve essere condotto dall’Amministrazione all’esito di un’istruttoria puntuale e nel rispetto del contraddittorio con i soggetti interessati, escludendosi ogni forma di responsabilità oggettiva in capo al c.d. “proprietario incolpevole”, il quale non può essere destinatario di un ordine di bonifica in assenza della prova di un concreto e colpevole coinvolgimento nella causazione dell’inquinamento.
Il Fatto
In data 29 giugno 2023, il Comune di Foggia adottava un’ordinanza sindacale ex art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e art. 54 T.U.E.L., intimando ai proprietari e agli usufruttuari di alcuni terreni di provvedere alla bonifica delle aree, interessate da sversamenti abusivi di rifiuti ad opera di ignoti. I privati, che avevano già denunciato gli sversamenti e installato misure di prevenzione, impugnavano l’atto e il TAR, con precedente sentenza, lo annullava per carenza di istruttoria sull’elemento soggettivo. Il Comune avviava un nuovo procedimento e, sul presupposto della libera accessibilità dell’area e dell’assenza di titoli abilitativi, adottava una nuova ordinanza di ripristino e bonifica. Avverso tale provvedimento, i proprietari e gli usufruttuari proponevano ricorso per violazione del giudicato, violazione dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006 e vizio di incompetenza, chiedendone l’annullamento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso, richiamando il disposto dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 che individua i soggetti obbligati alla rimozione e al ripristino. La norma pone un preciso limite: proprietari e titolari di diritti di godimento sono tenuti a tali operazioni solo se la violazione è a loro imputabile a titolo di dolo o colpa. La giurisprudenza consolidata, citata in sentenza, è nel senso che il “proprietario incolpevole” non può essere destinatario di un ordine di bonifica in assenza di prova di un concreto coinvolgimento soggettivo nella violazione.
Applicando tale principio al caso di specie, il Collegio ha rilevato che la relazione istruttoria dell’Amministrazione comunale non conteneva alcun accertamento concreto della responsabilità dei ricorrenti. Al contrario, dagli atti emergeva che questi avevano più volte segnalato gli sversamenti abusivi e adottato misure per impedire l’accesso ai terreni, come l’installazione di sbarre metalliche, blocchi di cemento e sistemi di videosorveglianza.
Il comportamento dei proprietari è stato valutato come diligente e proattivo, tale da allontanare qualsiasi profilo di responsabilità soggettiva e da attestare l’aver fatto quanto possibile per prevenire gli illeciti. La mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo ha reso l’ordinanza illegittima, per carenza di istruttoria e motivazione. La sentenza ha quindi annullato il provvedimento e condannato l’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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