Carta docente al docente precario: esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 4425 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato, che riconosce il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza emessa in sede di ottemperanza. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo nomina sin d’ora un commissario ad acta, che provvede in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è determinata nella misura degli interessi legali su quanto dovuto in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo ovvero alla scadenza del termine concesso per adempiere.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti per l’anno scolastico 2022/2023. Nonostante la notifica in forma esecutiva e la certificazione di passaggio in giudicato, l’amministrazione era rimasta inadempiente. La docente ha quindi adito il giudice amministrativo ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando l’inadempimento dell’amministrazione e la scadenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’integrale esecuzione del dispositivo della sentenza del giudice ordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato il Prefetto di Roma quale commissario ad acta, con facoltà di delega, ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione e liquidando il compenso in via forfettaria. Ha inoltre accolto la domanda di condanna al pagamento di una somma ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata agli interessi legali sulla complessiva somma dovuta, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
La pronuncia ha infine chiarito l’ambito delle spese accessorie liquidabili nel giudizio di ottemperanza, distinguendo quelle funzionali all’introduzione del giudizio da quelle invece non dovute, come le spese di precetto o relative a procedure esecutive non satisfattive.
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Nota della Redazione
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