Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta (TAR Lazio n. 531 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, decorre dalla notifica della sentenza da eseguire anche quando questa sia priva di formula esecutiva, poiché la novella recata dal d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, ha soppresso l’onere di apposizione della formula. Accertato il passaggio in giudicato del titolo e la perdurante inerzia dell’amministrazione, che non prova l’adempimento, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore ritardo, nomina un commissario ad acta, ponendone il compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agisce per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cassino n. 651/2024, che le aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, condannando il Ministero al pagamento di euro 1.000,00 oltre accessori e spese di lite.

Il titolo, notificato all’amministrazione in data 17 luglio 2024, è passato in giudicato per mancata impugnazione. Poiché il Ministero non ha eseguito il pagamento, la ricorrente chiede al giudice amministrativo di ordinare l’ottemperanza, con condanna alle somme dovute, interessi e nomina di un commissario per il caso di perdurante inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti del giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e l’inerzia dell’amministrazione obbligata.

È documentalmente provato che la sentenza è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che sono decorsi 120 giorni dalla notifica del titolo. Il termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996 risulta pertanto rispettato.

Il Collegio affronta espressamente la questione dell’apposizione della formula esecutiva. Osserva che, alla luce della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022, in vigore dal 18 ottobre 2022, la formula non è più necessaria ai fini del giudizio di ottemperanza. Il termine decorre quindi dalla notifica della sentenza, anche se priva di formula, secondo il richiamato TAR Lazio n. 2096 del 2024.

Nel merito, l’amministrazione non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento, nonostante l’onere incombente. Il ricorso è quindi accolto in continuità con i precedenti della stessa Sezione staccata su casi analoghi.

Conseguentemente il giudice ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, con pagamento della somma di euro 1.000 oltre interessi legali. Per il caso di infruttuosa scadenza nomina commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, con compenso liquidato in euro 1.000,00 a carico dell’amministrazione inadempiente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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