Ottemperanza sentenza diritto Carta docente e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 633 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accolto quando l’amministrazione resistente non offra la prova dell’integrale esecuzione del giudicato, essendo sufficiente che il titolo esecutivo sia divenuto definitivo e che sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica. Il titolo esecutivo è la sentenza munita di attestazione di conformità. L’inottemperanza all’obbligo di erogazione della Carta docente giustifica la condanna dell’amministrazione all’adempimento entro un termine e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta, senza diritto a compenso quando l’incarico rientri nei compiti istituzionali del soggetto nominato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione nel febbraio 2025 e passata in giudicato, non era stata eseguita. Il docente ha quindi proposto ricorso in sede di ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza. Il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione è passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 cod. proc. civ., come attestato dalla cancelleria del Tribunale di Milano nel luglio 2025.
La sentenza, in copia conforme, è stata notificata all’amministrazione nel febbraio 2025. Alla data di proposizione del ricorso era dunque trascorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, quale lasso temporale minimo tra la notifica del titolo esecutivo e l’esecuzione giudiziale.
Il Collegio richiama la nozione di titolo esecutivo dell’art. 474 cod. proc. civ., coincidente con la sentenza dotata di attestazione di conformità, in linea con il precedente del Consiglio di Stato, V, n. 309 del 2024.
Poiché l’amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’avvenuta integrale esecuzione, il ricorso è stato accolto. È stato così imposto al Ministero di erogare al ricorrente l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, per complessivi € 2.000,00, oltre interessi legali dalla notifica della sentenza ottemperanda fino al saldo effettivo, entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione.
Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo su istanza del creditore, trascorso il termine assegnato, provvedendo entro i successivi 120 giorni. Il Collegio ha escluso il diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del soggetto nominato. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre oneri, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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