Penalità di mora non dovuta per esiguità del debito Carta docente (TAR Lombardia n. 630 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza di una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la Carta docente, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e la decorrenza del termine dilatorio di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, dalla notifica del titolo esecutivo. In mancanza di prova dell’integrale esecuzione, il ricorso è accolto e si nomina commissario ad acta il funzionario già preposto alla gestione della spesa pubblica, senza compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. non va concessa quando l’esiguità del debito la rende eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

Il ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 687/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a propria disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per € 500,00 annui e € 1.000,00 complessivi.

Notificata la sentenza all’Amministrazione e attestatone il passaggio in giudicato, l’Amministrazione è rimasta inerte. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’erogazione della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, costituitosi, ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento del titolo esecutivo. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni dell’art. 324 c.p.c., come attestato dal cancelliere, ed è stata notificata all’Amministrazione in data 21 gennaio 2025.

Alla data di proposizione del ricorso risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Si tratta del lasso temporale minimo che deve intercorrere dalla notifica del titolo esecutivo — ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza munita di attestazione di conformità — presso la sede del debitore, prima di procedere all’esecuzione giudiziale.

L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova dell’integrale esecuzione del disposto di sentenza. Da qui l’accoglimento del ricorso, con obbligo di erogare al ricorrente € 500,00 per ciascun anno scolastico e € 1.000,00 complessivi entro 60 giorni dalla notifica.

Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Pavia e Lodi. Questi assume le funzioni solo su istanza del creditore e provvede entro i successivi 120 giorni. L’attività rientra nei compiti istituzionali del funzionario, già preposto alla gestione della spesa pubblica, sicché non è dovuto alcun compenso.

Quanto alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm., la domanda è rigettata: nel caso concreto l’esiguità del debito rende la misura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00, oltre oneri, con rifusione del contributo unificato e pagamento diretto ai difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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